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Diritto penale

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Truffa: il reato previsto dall’art. 640 c.p.

truffa

La Truffa, prevista e punita dall’art. 640 c.p., prevede che chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. L'allarme sociale generato dall'attuale emergenza sanitaria rappresenta terreno fertile per le attività criminali che sfruttano le connesse esigenze, apprensioni e preoccupazioni della collettività, tra cui il reato di truffa previsto dall'art. 640 c.p.. Si tratta di un delitto, punibile a titolo di dolo, con la pena detentiva della reclusione da...

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Procurato allarme presso l’Autorità: Art. 658 c.p.

Il c.d. “Procurato allarme” è una contravvenzione punita dall’art. 658 c.p., a rigore della quale chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da € 10 a € 516. L'attuale emergenza economico-sanitaria impone agli organi di informazione il dovere di fornire notizie circa la reale evoluzione del fenomeno, verificandone l'attendibilità ed attenendosi alla verità del fatto storico, ed ai privati cittadini il compito di non divulgare e condividere notizie proveniente da canali di informazione non ufficiali. La comunicazione...

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Diffamazione: delitto previsto dall’art. 595 c. p.

diffamazione

Il reato di diffamazione punisce chiunque, fuori dai casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a € 1.032. Se l'offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a € 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa, o con qualsiasi altro mezzo di puccità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a € 516. Se l'offesa è recata...

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388 c.p. e Covid-19 (Coronavirus)

L'art. 388 c.p. stabilisce che la stessa pena (reclusione fino a tre anni o con la multa da € 103 a € 1.032) si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342 ter del Codice Civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi, o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori  o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misura cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito. I provvedimenti adottati dal...

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Art. 570 c.p. e Covid-19: cambia qualcosa?

Locazioni sportive in emergenza Coronavirus

L'art. 570 c.p. - violazione degli obblighi di assistenza familiare - stabilisce che chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 103 a € 1.032. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi (...

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Reato di epidemia previsto e punito dall’art. 438 c.p.

epidemia

Il reato di epidemia, previsto e punito dall’art. 438 c.p., stabilisce che chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo. Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena [dell'ergastolo]. Il reato in esame è un delitto, punibile a titolo di dolo, con la pena detentiva a vita dell'ergastolo, mentre per la fattispecie colposa si rimanda all’approfondimento sul delitto di epidemia colposa. Nel reato di epidemia il bene tutelato è l'incolumità e la salute pubblica, che lo Stato si impegna a garantire come diritto dell'individuo e come interesse della collettività, ai sensi dell'art. 32...

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Violazione quarantena ed epidemia colposa: Art. 452 c. p.

epidemia colposa

Con il Decreto Legge 24 marzo 2020, la violazione della quarantena è stata assimilata sotto al profilo della sanzione penale al reato di epidemia colposa. infatti, la violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all'articolo 452, primo comma, n. 2 c.p. (da 1 a 5 anni di reclusione). L’epidemia colposa è prevista nel nostro ordinamento all’art. 452 c.p. stabilisce che chiunque commetta, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 438 e 439 è punito: 1 ) con...

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Art. 650 c.p. : presupposti del reato e sanzioni

650 c.p.

In questo periodo in cui tutto il mondo è alle prese con il Covid-19 (Coronavirus) torna in auge il reato previsto e punto dall' art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità) La norma stabilisce che chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a € 206. Il reato previsto e punito dall'art. 650 c.p. è una contravvenzione, punibile ai sensi dell’art. 42 comma 4 c. p. a titolo di...

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Misure di sicurezza: cenni storici e presupposti applicativi

visita dei figli durante l'emergenza Coronavirus

L’introduzione delle misure di sicurezza rappresenta una delle novità più significative della codificazione del 1930. L’obiettivo originario del legislatore era quello di riformare il sistema penale in conformità alle tendenze politico-criminali dell’epoca, favorevoli al potenziamento della difesa sociale attraverso l’introduzione, in aggiunta alle tradizionali pene, di nuove misure sanzionatorie indirizzate a neutralizzare la pericolosità sociale di determinate categorie di criminali. Questo modus operandi viene definito sistema del doppio binario. Secondo questa visione, mentre la pena svolge la funzione retributiva e di prevenzione generale, la misura di sicurezza assolve una funzione fortemente «specialpreventiva», in quanto (almeno in teoria) diretta alla rieducazione e...

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Le pene principali nell’ordinamento giuridico italiano

Nel nostro ordinamento le pene si suddividono in pene principali ed accessorie. L’articolo 17 del codice penale riconosce come pene principali stabilite per i «delitti»: la pena di morte, l’ergastolo, la reclusione e la multa; e come pene principali stabilite per le «contravvenzioni»: l’arresto e l’ammenda. A sua volta, l’articolo 18 definisce come pene detentive o restrittive della libertà personale: l’ergastolo, la reclusione e l’arresto; e quali pene pecuniarie: la multa e l’ammenda. Per concludere, l’articolo 20 precisa che le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna, mentre quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, in quanto effetti penali...

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