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Reato di epidemia previsto e punito dall’art. 438 c.p.

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Reato di epidemia previsto e punito dall’art. 438 c.p.

epidemia

Il reato di epidemia, previsto e punito dall’art. 438 c.p., stabilisce che chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo. Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena [dell’ergastolo].

Il reato in esame è un delitto, punibile a titolo di dolo, con la pena detentiva a vita dell’ergastolo, mentre per la fattispecie colposa si rimanda all’approfondimento sul delitto di epidemia colposa.

Nel reato di epidemia il bene tutelato è l’incolumità e la salute pubblica, che lo Stato si impegna a garantire come diritto dell’individuo e come interesse della collettività, ai sensi dell’art. 32 della Costituzione italiana,  prevedendo un rigido trattamento sanzionatorio per chiunque la metta a repentaglio.

La condotta penalmente rilevante nel reato di epidemia consiste nella diffusione di germi patogeni che cagioni sia la concreta manifestazione collettiva di una malattia contagiosa in un ingente numero di persone, nello stesso momento, in un territorio vasto, sia il pericolo di ulteriore propagazione del morbo tra la popolazione (Trib. Savona, sez. uff. indagini prel., 6 febbraio 2008; Trib. Trento, 16 luglio 2004).

Gli elementi costitutivi del reato di epidemia sono la rapidità della diffusione, la diffusibilità ad un numero elevato ed indeterminato di persone e l’ampia estensione territoriale del contagio (Cass. pen., sez. I, 30 ottobre 2019, n. 48014).

La norma richiede che l’origine dell’epidemia sia causalmente ricollegabile alla condotta “untrice” e che la malattia propagatasi colpisca il genere umano, altrimenti si incorrerebbe nel reato di cui all’art. 500 del Codice Penale ai danni di piante e animali. 

L’elemento soggettivo del reato di epidemia è il dolo generico, inteso come volontà di diffondere i germi patogeni, con la consapevolezza della loro efficacia epidemica, e di cagionare l’epidemia.

A titolo esemplificativo, configura il reato di epidemia, di cui all’art. 438 del Codice Penale la condotta di chi:

  • volutamente diffonda il contagio della malattia, sapendo di essere infetto e cercando il contatto con le folle;
  • volutamente causi infezione alla popolazione contaminando le acque pubbliche.

Si specifica che, tra le misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 (Coronavirus) si impone il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus, in quanto pericolosi per la salute pubblica.

Chiunque sia cosciente portatore di germi patogeni e, violando tale prescrizione o mediante qualsivoglia altra condotta, causi volontariamente l’ulteriore diffusione della pandemia potrebbe essere denunciato per il reato di epidemia ai sensi dell’art. 438 del Codice Penale con, in caso di condanna, la pena del carcere a vita.