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Sicurezza sul Lavoro

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La materia legata alla sicurezza sul lavoro si concentra, per lo più, su quanto attiene agli infortuni sul lavoro, al rispetto delle norme antinfortunistiche sul luogo di impiego, sulla presenza di idonee condizioni ambientali per e durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, sulla presenza di strumentazione di sicurezza per i lavoratori, sull’adeguata formazione ed informazione costante che deve essere fornita ai lavoratori in relaziona al tipo di attività, mezzi, conseguenze, rischi che possano derivare dallo svolgimento delle proprie mansioni.

 

Eventuali eventi che si dovessero verificare durante l’orario lavorativo o nei casi di infortunio in itinere (intendendo con ciò quelli che si realizzano durante il tragitto che porta al posto di lavoro o che, al termine della giornata lavorativa, riporta a casa il lavoratore) vengono trattati seguendo la disciplina che regola la materia e dalla quale possono essere identificate le possibili responsabilità.

 

La normativa di riferimento è prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, detto anche Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro così come coordinato con il Decreto Legislativo n. 106 del 2009 e successive integrazioni e modificazioni. A ciò si aggiungono eventuali responsabilità che vengo ricollegate direttamente a soggetti determinati come il datore di lavoro. Si fa riferimento a delitti (es. art. 437 c.p. e art. 451 c.p.), oltre ad altre fattispecie di natura contravvenzionale legate all’omissione delle misure di sicurezza disposte dal D.Lgs. 626/96.

 

Sempre collegato al tema ”infortunio sul lavoro”, si può distinguere un’altra fattispecie collegata e determinata dall’attività lavorativa: la malattia professionale (detta anche tecnopatia). La distinzione fra le due casistiche viene determinata sulla base della causa che ne dà origine.

 

In caso di infortunio sul lavoro si parla di una “causa violenta” che si realizza in poco tempo per espressione di una forza intensa che causa una lesione, o addirittura la morte, del lavoratore.

 

Si parla, invece, di malattia professionale facendo riferimento ad una “causa lenta”. Infatti, la peculiarità si registra proprio nel perpetrarsi nel tempo, per un periodo consistente, della causa che porta ad ottenere una lesione in capo al lavoratore o, nei casi più gravi, alla sua morte.

 

Tratto comune ad entrambe le tipologie appena richiamate è dato dal fatto che, per fa sì che si possa parlare di infortunio sul lavoro o malattia professionale, vi debba essere un rapporto di causalità tra l’evento dannoso (intendendo con ciò la lesione o la morte) e l’attività lavorativa realizzata dal soggetto.