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Le pene principali nell’ordinamento giuridico italiano

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Le pene principali nell’ordinamento giuridico italiano

Nel nostro ordinamento le pene si suddividono in pene principali ed accessorie. L’articolo 17 del codice penale riconosce come pene principali stabilite per i «delitti»: la pena di morte, l’ergastolo, la reclusione e la multa; e come pene principali stabilite per le «contravvenzioni»: l’arresto e l’ammenda.
A sua volta, l’articolo 18 definisce come pene detentive o restrittive della libertà personale: l’ergastolo, la reclusione e l’arresto; e quali pene pecuniarie: la multa e l’ammenda.
Per concludere, l’articolo 20 precisa che le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna, mentre quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, in quanto effetti penali della stessa.
Accanto a quelle appena indicate previste dal codice penale, il d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274 ha introdotto due nuove pene principali di applicazione limitata ai soli reati di competenza del giudice di pace: la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità. Queste nuove sanzioni penali si applicano a numerosi reati, tassativamente previsti dall’art. 4 del decreto citato (ad esempio furti punibili a querela, percosse ecc.).

 

La pena di morte (tra le pene principali è la più grave ed irreversibile)
Nell’articolo 17 del codice penale, all’inizio delle pene principali figurava la pena di morte. Essa venne soppressa, prima per i delitti previsti dal codice penale (art. 1 commi 1˚ e 2˚ d.lgt.lt. 10 agosto 1944, n. 224), poi per i delitti previsti dalle leggi speciali diverse da quelle militari di guerra (art. 1, commi 1˚ e 3˚, d.lgs. 22 gennaio 1948, n. 21), infine per gli illeciti preveduti dalle stesse leggi militari di guerra (art. 1, 1.13 ottobre 1994, n. 589), oggi la pena di morte è assorbita nell’ergastolo.
La soppressione della pena di morte ha comunque trovato il riconoscimento più elevato nella Costituzione: l’articolo 27, comma 4˚ della Costituzione, modificato dalla legge Costituzionale n. 2 del 2 ottobre 2007, stabilisce infatti che «Non è ammessa la pena di morte».
In realtà, nel testo originario del 4˚ comma figuravano le parole: «se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra». La circoscritta ammissibilità costituzionale della massima pena, limitatamente alle ipotesi di emergenza bellica trovava la sua spiegazione proprio in considerazione della loro eccezionalità: in situazioni estreme qual è la guerra poteva accadere che venissero commessi reati di tale gravità, da esporre a rischio la stessa sicurezza dello Stato. È anche vero però che l’articolo 27, comma 4˚ della Costituzione, non prevedeva un obbligo di ricorso alla pena di morte in riferimento alle situazioni belliche, ma lasciava discrezionalità al legislatore ordinario di valutarne o meno l’opportunità di mantenerla nell’ambito delle predette situazioni. Ciò spiega come, con la maturazione di un clima politico-culturale favorevole, il legislatore abbia potuto completare la scelta di civiltà compiuta dalla Costituzione del 1948, cancellando la pena di morte persino nelle leggi militari di guerra.
La scelta dell’abrogazione della pena di morte, espressione di una recuperata superiorità morale e culturale della società e dello Stato nei confronti del delinquente, non è tuttavia considerata all’unanimità, strumento di conservazione della società. Qualche tempo fa è stata addirittura presentata una proposta di legge costituzionale di modifica dell’articolo 27 della Costituzione, volta appunto a reintrodurre la pena di morte.
Ad ogni modo nell’ambito della più accreditata scienza penalistica moderna, predomina il convincimento che la pena di morte costituisca, dal punto di vista teorico, un residuo arcaico di superate concezioni della pena, e in quanto tale tassativamente incompatibile con le dimensioni costituzionali dello Stato di diritto e di un moderno diritto penale. Dal punto di vista pratico, la pena di morte, contrariamente alla comune opinione, risulta una strumento di controllo della criminalità del tutto inefficace, come hanno dimostrato complesse ed approfondite indagini empiriche condotte soprattutto negli Stati Uniti.

 

L’ergastolo (tra le pene principali è la più grave ma reversibile)
Secondo il disposto dell’articolo 22 «la pena dell’ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno. – Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al lavoro all’aperto».
Particolarmente discussa è la questione della compatibilità dell’ergastolo con i principi della Costituzione, ed in particolare con il principio di rieducazione manifestato dall’articolo 27 comma 3˚ della Costituzione stessa. La Corte costituzionale ha però ritenuto legittimo l’ergastolo, sostenendo a motivazione che, la funzione della pena «non è soltanto il riadattamento sociale dei delinquenti, ma pure la prevenzione generale, la difesa sociale, e la neutralizzazione a tempo indeterminato di determinati delinquenti». Comunque al di là della concezione «polifunzionale» della pena sostenuta dalla Corte, bisogna riconoscere che la natura perpetua dell’ergastolo è in concreto pressoché superata, per cui il problema della sua costituzionalità ha finito con lo sdrammatizzarsi. Infatti, oltre alla possibilità del lavoro all’aperto, il condannato all’ergastolo può – se abbia tenuto un comportamento tale da ritenere sicuro il suo ravvedimento – essere ammesso alla liberazione condizionale dopo aver scontato 26 anni di pena (articolo 176, comma 3˚, del codice), e l’essere ammessi a tale beneficio, quando è accertato il ravvedimento è «dovuto», a seguito dell’avvenuta giurisdizionalizzazione dell’istituto (da sentenza costituzionale n. 204/74). In seguito tuttavia, ulteriori interventi hanno inciso sul carattere astrattamente perpetuo dell’ergastolo: la sentenza n. 274 del 27 settembre 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo vietare agli ergastolani di godere degli sconti di pena consentiti dall’istituto della liberazione «anticipata», con conseguente riduzione dei tempi necessari ai fini della scarcerazione condizionale.
Successivamente, gli articoli 14 e 18 della legge n. 663 del 1986 hanno espressamente esteso agli ergastolani l’applicabilità dei due istituti della semilibertà (col limite dell’espiazione di almeno venti anni di pena) e della stessa liberazione anticipata.
Più precisamente, la legge n. 663 del 1986 consente che, ai fini del computo dei vent’anni di pena espiata, che occorrono da presupposto all’ammissibilità al regime di semilibertà, possano venir detratti 45 giorni per ogni semestre di pena scontata, se il condannato partecipa all’opera di rieducazione. Vi è di più, trascorsi dieci anni – che possono essere ridotti di un quarto per effetto dell’ultimo beneficio accennato – possono inoltre essere concessi permessi-premio per un totale di 45 giorni all’anno. Dunque, dal momento che il nuovo art. 53 bis dell’ordinamento penitenziario stabilisce che il tempo trascorso in permesso (o licenza) è ad ogni effetto computato nella durata della pena espiata, può di fatto persino accadere che un ergastolano venga rimesso in libertà dopo 15 anni avendo già beneficiato di 225 giorni di permesso e venga liberato condizionalmente dopo 19 anni e sei mesi, avendo già usufruito di 428 giorni di permesso.
Il problema della costituzionalità dell’ergastolo è stato invece risolto, in tempi più recenti, dai giudici di legittimità, in termini contrari, con riguardo ai minorenni imputabili. Con sentenza 28 aprile 1994, n. 168, la Corte costituzionale ha ravvisato un’incompatibilità insanabile tra la pena perpetua e la minore età, insistendo sul particolare significato che la rieducazione finisce con l’assumere ove venga riconsiderata, alla stregua della speciale protezione che l’art. 31 della Costituzione accorda all’infanzia e alla gioventù.
L’ergastolo potrebbe risultare illegittimo anche in virtù della sua natura «fissa», tanto più che la stessa Corte costituzionale si è pronunciata a favore della tesi che assume come costituzionalmente imposta una commisurazione «individualizzata» della sanzione punitiva: ed infatti la Corte ha affermato che «in linea di principio, previsioni sanzionatorie fisse non appaiono in armonia con il volto costituzionale del sistema penale, salvo che appaiono proporzionate all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato» (Corte cost., 2 aprile 1980, n. 50, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, 725, con nota di Paliero, Pene fisse e Costituzione: argomenti vecchi e nuovi.). Seguendo questo punto di vista, occorre dunque verificare se le attuali previsioni normative dell’ergastolo risultino, sebbene prive di elasticità, proporzionate o congrue rispetto all’intera gamma dei fatti tipizzati nelle fattispecie sanzionate con la massima pena.

 

La reclusione (tra le pene principali è quella detentiva per i delitti)
L’articolo 23 del codice penale stabilisce che «la pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno. – il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all’aperto».
La pena della reclusione è temporanea, i limiti, minimo (quindici giorni) e massimo (ventiquattro anni), rappresentano una soglia invalicabile solo per la scelta della pena, che il giudice applica al caso concreto. Il legislatore al contrario può fissare liberamente tali limiti, per esempio nella recente legislazione dell’emergenza, per il sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, la pena è stata fissata in venticinque anni nel minimo – cioè in una quantità superiore al massimo di cui all’articolo 23 – ed in trenta anni nel massimo.
Oggi l’esecuzione della reclusione è disciplinata dalla legge sull’ordinamento penitenziario (legge del 26 luglio 1975 n. 354), sulla base dei seguenti principi:
1) l’esecuzione della pena della reclusione avviene nelle case di reclusione;
2) è previsto l’obbligo del lavoro e dell’isolamento notturno;
3) il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità del condannato;
4) il trattamento si fonda sull’istruzione, sul lavoro, sulla religione, sulle attività culturali ricreative e sportive;
5) sono agevolati i rapporti con il mondo esterno e con la famiglia;
6) il lavoro non deve avere carattere afflittivo e deve essere remunerato in misura non inferiore a due terzi delle tariffe sindacali.
Il codice prevede anche alcune cause di differimento dell’esecuzione della reclusione. Il differimento è obbligatorio, se l’esecuzione deve aver luogo nei riguardi di una donna incinta o di una donna che ha partorito da meno di sei mesi, o nei riguardi di una persona affetta da infezione da HIV, nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione ai sensi dell’articolo 286 bis, comma 1, c.p.p. (art.146). Il differimento è facoltativo se è stata presentata domanda di grazia, se il soggetto versa in condizioni di grave infermità fisica e se la donna ha partorito da più di sei mesi e da meno di un anno, e non vi è modo di affidare il figlio a persone diverse dalla madre (art. 147).

 

L’arresto (tra pene principali è quella detentiva per le contravvenzioni)
L’articolo 25 dispone che «la pena dell’arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno. – Il condannato all’arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni».
L’arresto configura la pena detentiva per le contravvenzioni. Per l’arresto valgono sostanzialmente gli stessi principi stabiliti per la reclusione. L’unica reale differenza tra esecuzione dell’arresto ed esecuzione della reclusione riguarda la disciplina della semilibertà (Il regime di semilibertà si discosta dallo schema delle misure alternative: il fine di tale istituto è consentire una modalità di esecuzione della pena detentiva favorendo un’evoluzione positiva della personalità del reo, supportando un suo reinserimento, controllato e parziale, nell’ambiente libero. L’art. 48, comma primo, dell’Ordinamento penitenziario stabilisce che: «Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all’internato di trascorrere parte del giorno fuori dell’Istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale». È bene evidenziare che il regime di semilibertà non configura una misura alternativa alla detenzione, poiché il condannato mantiene lo status di persona privata della libertà ed inserita in istituto penitenziario).

 

La multa (tra le pene principali è quella pecuniaria per i delitti)
L’articolo 24 del codice penale stabilisce che «la pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 5, né superiore a euro 5.164. – Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 5 a euro 2.065». Tale formulazione dell’art. 24 è dovuta alla legge di Modifiche al sistema penale (l. 689/81), che non ha solo modificato i limiti minimi e massimi della multa, che per effetto della svalutazione monetaria sono divenuti scarsamente significativi, ma ha anche introdotto nella disciplina rilevanti modifiche.
La multa è la pena pecuniaria prevista per i delitti. Essa può essere pagata, in relazione alle condizioni economiche del reo, in rate mensili da un minimo di tre ad un massimo di trenta. L’articolo 133 ter stabilisce che l’ammontare di ciascuna rata non può essere inferiore ai15 euro.
Se il condannato risulta insolvente, la multa si converte in una sanzione c.d. di conversione, che nella previsione originaria del codice era la pena detentiva. In realtà tale forma di conversione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima perché operava «una traslazione della pena dai beni alla persona del condannato insolvibile, retaggio di concezioni arcaiche, basate sulla fungibilità tra libertà e patrimonio personale». Con la citata legge di Modifiche al sistema penale, il legislatore ha introdotto due nuove sanzioni di conversione: la libertà controllata ed il lavoro sostitutivo. Per quanto riguarda la «libertà controllata» si tratta di una forte limitazione della libertà personale accompagnata da una serie di obblighi. Il «lavoro sostitutivo» consiste invece nella prestazione di un’attività non retribuita, a favore della collettività, la quale può effettuarsi presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell’ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale.
La conversione viene stabilita secondo un ragguaglio fissato dalla legge: il computo si effettua calcolando 12 euro, o frazioni di 12 euro, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata e 25 euro, o frazioni di euro 25, per un giorno di lavoro sostitutivo (art. 102, comma 3, 1. N. 689/81 e Corte cost. n. 432/94).
A sua volta, la multa è prevista in modo fisso (senza un minimo e un massimo) o in modo proporzionale.
L’importo della multa deve essere adeguato alle capacità economiche del condannato.
La norma dell’articolo 24, comma 2˚ è stata pensata per i reati determinati in concreto da motivi di lucro, essa mira a colpire la particolare avidità del singolo delinquente nei casi in cui, per il fatto di reato è prevista la sola pena della reclusione. Di fatto però questa disciplina non ha incontrato il favore della prassi.

 

L’ammenda (tra le pene principali è quella pecuniaria per le contravvenzioni)
Secondo il disposto dell’articolo 26, «la pena dell’ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 2 né superiore a euro 1.032». Questa formulazione dell’articolo 26 risale anch’essa alla legge di Modifiche del sistema penale.
L’ammenda è la pena pecuniaria prevista per le contravvenzioni. Giuridicamente, la sua regolamentazione ricalca quella della multa: per quanto concerne il pagamento, la conversione e le varie forme (fissa e proporzionale) si rinvia dunque alla disciplina appena esposta; per ciò che riguarda invece la commisurazione dell’ammenda si fa riferimento all’apposita trattazione.