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Legge Pinto

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Per i casi in cui un soggetto ha subìto un processo la cui durata sia da ritenersi irragionevole, è in vigore una legge Repubblica italiana volta a concedere, laddove ve ne siano i requisiti, una equa riparazione per il danno patrimoniale e non che ne sia derivato. Si parla della Legge n. 89 del 24 Marzo del 2001, detta anche Legge Pinto per via del del cognome di colui che ne ha esteso il testo.

 

La norma trae origine come ricorso straordinario in appello nei casi in cui l’azione giudiziaria risulti essere tale, come poco sopra accennata, da eccedere nelle tempistiche processuali al di là di quella che può essere definita quale durata ragionevole del processo secondo la CEDU (Corte Europea dei diritti dell’uomo).

 

E’ proprio all’ art. 13 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo che si identifica il diritto di ricorrere effettivamente contro ogni violazione della Convenzione medesima. All’art. 6 della stessa Convenzione, si va a riconoscere che, per ogni individuo nei confronti del quale sia celebrato un processo, la causa debba esser istruita, esamina e decisa entro un periodo di tempo ragionevole quale caratteristica ricompresi nell’idea dell’equo processo.

 

Il tempo di durata della causa, secondo la giurisprudenza portata dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, si calcola a partire dalla ricezione della notifica dell’atto di citazione (o dal deposito del ricorso nel procedimento civile, o dal momento in cui si venga a conoscenza diretta ed ufficiale di un’accusa in un procedimento penale) – ed in questo caso si parla di dies a quo -, fino al momento in cui la sentenza conclusiva del processo non sia divenuta definitiva e, quindi, non più impugnabile in alcun modo – si parla di dies ad quem -.

 

Si può affermare l’irragionevole durata del procedimento qualora si siano superati i 3 anni per ogni grado di giudizio.
Le indicazioni relative alla quantificazione dell’indennizzo a cui è possibile accedere sono dettate dalla Legge 89/2001, Capo II, dedicato all'”Equa riparazione”, all’art. 2bis (misura dell’indennizzo).