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Procurato allarme presso l’Autorità: Art. 658 c.p.

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Procurato allarme presso l’Autorità: Art. 658 c.p.

Il c.d. “Procurato allarme” è una contravvenzione punita dall’art. 658 c.p., a rigore della quale chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da € 10 a € 516.

L’attuale emergenza economico-sanitaria impone agli organi di informazione il dovere di fornire notizie circa la reale evoluzione del fenomeno, verificandone l’attendibilità ed attenendosi alla verità del fatto storico, ed ai privati cittadini il compito di non divulgare e condividere notizie proveniente da canali di informazione non ufficiali.

La comunicazione di fake news o false segnalazioni, portatrici di dati allarmanti l’Autorità circa la diffusione del contagio, è punita per il reato di “Procurato allarme” presso l’Autorità ai sensi dell’articolo 658 c.p..

Il reato è una fattispecie di contravvenzione, punibile a titolo di colpa o dolo, con la pena detentiva dell’arresto fino a sei mesi o, alternativamente, con la pena pecuniaria dell’ammenda da € 10 ad € 516.

Il bene giuridico tutelato è il corretto funzionamento ed impiego della forza pubblica da parte dell’Autorità che potrebbe essere esercitata in modo improprio a causa del falso allarme procurato.

Tuttavia, per la configurazione del reato di “Procurato allarme”, è sufficiente la condotta di comunicazione del disastro, infortunio o pericolo inesistente presso l’Autorità o altri enti incaricati di pubblico servizio e l’idoneità dell’annuncio a suscitare l’allarme sociale relativo alla verificazione di un fatto di reato o pericolo di danno per l’incolumità pubblica.

La norma non richiede che segua l’effettivo impiego fuorviato della forza pubblica (Trib. Napoli, sez. I, 09 maggio 2007, n.4006; Cass. pen., sez. I, 26 maggio 1987).

La condotta costituisce reato anche se l’infortunio inesistente annunciato sia artificiosamente costruito (Cass. pen., sez. I, 09 febbraio 2018, n. 26897).

Trattandosi di una contravvenzione, la condotta è punita a titolo di dolo e colpa e, pertanto, l’errore colposo sull’effettiva esistenza del pericolo annunciato non esclude la punibilità (Cass. pen., sez. I, 27 novembre 2012, n. 99).

A titolo esemplificativo, configura reato di procurato allarme la condotta del:

  • giornalista che pubblichi la falsa notizia di un possibile attentato ad organi istituzionali senza aver verificato l’oggettiva attendibilità della informazione ( pen., sez. I,  20 aprile 2012 n. 19367; Trib. Milano, sez. uff. indagini prel., 16 maggio 2011);
  • soggetto che, scomparendo, lasci inequivocabili indizi di volontà suicida ( pen., sez. I, 09 febbraio 2018, n. 26897);
  • soggetto che contatti il numero di pronto intervento 112 comunicando la presenza di sconosciuti all’interno della propria abitazione quando, in realtà, si tratti di suoi stretti congiunti in discussione per questione ereditarie ( pen., sez. I, 20 luglio 2016, n. 21781);
  • soggetto che comunichi falsamente all’Autorità che una motonave adibita al trasporto di bombole di gas sarebbe stata oggetto di un attentato ( pen., sez. I, 27 ottobre 2006, n.39380).

Attualmente numerose sono le denunce per “Procurato allarme” a carico di soggetti che, mediante sistema di messaggistica whatsapp o social network, diffondano notizie false ed infondate circa situazioni di pericolo relative al contagio da virus Covid-19, determinando un ingiustificato allarme sociale nella comunità e, per conseguenza, presso l’Autorità.

Invero, la condotta configura reato anche se l’annuncio del pericolo non sia effettuato direttamente all’Autorità ma, in modo mediato, a qualsiasi privato cittadino (Cass. pen., sez. I, 09 febbraio 2018, n. 26897).

E’ stata denunciata, ad esempio, per “Procurato allarme”, la condotta del sanitario che, a mezzo sistema di messaggistica whatsapp, ha diffuso notizie allarmanti e non veritiere circa l’incompetenza della struttura ospedaliera di appartenenza nella gestione della emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, generando caos sociale e sfiducia nelle Istituzioni.

Altresì, è stata denunciata la condotta del privato che, a mezzo social network, ha diffuso tra la collettività la falsa notizia della presenza di contagiati presso il proprio Comune di residenza o della violazione della misura della quarantena da parte di soggetti positivi al virus.

La divulgazione di queste informazioni mendaci non solo ha generato un ingiustificato allarme sociale, paura e disorientamento, ma anche l’inutile attivazione delle forze dell’ordine e lo spreco di risorse pubbliche.

Ai fini della sussistenza del reato di “Procurato allarme”, non si distingue fra le situazioni in cui l’allarme sia procurato dolosamente, con la consapevolezza della inesistenza effettiva del pericolo, o colposamente, per irresponsabilità e negligenza nella verifica della attendibilità della notizia diffusa.