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Tutela del Contribuente

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La tutela del contribuente si manifesta grazie alle garanzie del processo avanti alla commissione tributaria competente.
Il processo tributario inizia con la proposizione del ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale, da notificare all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato entro 60 giorni dalla data in cui il contribuente ha ricevuto il medesimo atto.
Per le domande di rimborso alle quali l’Agenzia delle Entrate non ha dato risposta, il ricorso può essere presentato decorsi 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

 

A tutela del contribuente, per legge, i termini per proporre ricorso sono sospesi nel periodo feriale (1 agosto – 31 agosto).

 

Nel ricorso devono essere indicati:
• la Commissione tributaria cui è diretto;
• il ricorrente e il suo legale rappresentante, la relativa residenza o sede legale o domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato;
• il codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec);
• l’ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto;
• l’atto impugnato e l’oggetto della domanda;
• i motivi.

 

Se manca o è assolutamente incerta una di queste indicazioni, a eccezione di quella relativa al codice fiscale e all’indirizzo di posta elettronica certificata, il ricorso è inammissibile. Allo stesso modo, il ricorso è inammissibile se manca la sottoscrizione.

 

Il ricorso deve essere notificato, innanzitutto, all’ufficio che ha emesso l’atto contestato:
• mediante consegna diretta;
• per posta, con plico raccomandato senza busta e con l’avviso di ricevimento;
• a mezzo notifica di ufficiale giudiziario.

 

Entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare o trasmettere alla Commissione tributaria l’originale del ricorso notificato o copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata.

 

Per le controversie che rientrano nel campo di applicazione della mediazione tributaria, qualora questa non sia stata conclusa, tale termine inizia a decorrere trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso all’ente impositore.

 

Il ricorso non esenta dal versamento, anche se provvisorio e in alcuni casi parziale, delle somme richieste con l’atto impugnato (ad esempio, per l’avviso di accertamento emesso ai fini delle imposte dirette e dell’Iva è prevista la riscossione di un terzo delle imposte oggetto di contestazione e dei relativi interessi, oltre che degli importi eventualmente definitivi).

 

Se il ricorso viene accolto, a tutela del contribuente, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione deve essere rimborsato d’ufficio, con i relativi interessi, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso, il contribuente può richiedere l’ottemperanza alla Commissione tributaria provinciale (art. 70 del D.Lgs. n. 546 del 1992) o alla Commissione tributaria regionale, se il giudizio è pendente nei gradi successivi al primo.

 

Fonte: guida contenzioso tributario Agenzia delle Entrate