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Diritto Comunitario

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Il Diritto Comunitario, o Diritto dell’Unione Europea nasce a seguito dell’istituzione della Comunità Europea e della sua evoluzione sino ad arrivare al Trattato di Maastricht del febbraio 1992 che ha formalmente istituito l’Unione Europea con la creazione dei tre pilasti che compongono i principi dell’Unione.

 

Il  1° pilastro concerne la dimensione comunitaria disciplinata dai Trattati CEE – CECA – EURATOM, il 2° pilastro concerne la PESC cioè una politica estera comune con gli stessi obiettivi per quanto riguarda la sicurezza degli Stati membri e della stessa Unione Europea, ed infine il 3° pilastro riguarda la cooperazione penale, civile, tributaria, etc., e una collaborazione per gli affari interni.

 

Il sistema giuridico dell’Unione Europea è costituito dall’insieme delle norme che regolano l’organizzazione e lo sviluppo dell’Unione Europea ed i rapporti tra questa e gli Stati membri; esso può suddividersi in “diritto originario” e “diritto derivato”.

 

Per diritto originario si intendono i trattati istitutivi e le loro modifiche, la carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ed i principi che discendono dalla CEDU. Invero, per diritto derivato si intendono i regolamenti, le direttive, atti interni, etc..

 

Naturalmente per aver efficacia giuridica all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, ogni atto emanato da un organo europeo dev’essere inserito in una legge ordinaria emanata dal parlamento italiano, ed ogni trattato dev’essere ratificato.

 

Anche se, grazie agli articoli 10 e 11 della Costituzione italiana, l’Italia in condizione di parità con gli altri stati, consente limitazioni della sua sovranità e si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute.

 

Alla luce di questo, il diritto comunitario risulta un utile strumento “in mano” al cittadino per poter “obbligare” lo stato italiano a garantire i diritti riconosciti dalle fonti europee e dalla CEDU e non garantiti adeguatamente dallo Stato Italiano, come ad esempio la conclusione di un processo in tempi ragionevoli, la violazione del diritto di difesa, l’applicazione del principio del ne bis in idem europeo, etc.