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Fermo Amministrativo

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In tema di fermo amministrativo, occorre essere ben consapevoli delle leggi in materia e dei rimedi esperibili.
Infatti, secondo la Corte di Cassazione, il fermo amministrativo di beni mobili registrati previsto dall’art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973, fino all’emanazione del decreto indicato nel comma 4 dello stesso articolo, può essere eseguito dall’agente della riscossione sui veicoli a motore del debitore nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 199. n. 503. in quanto applicabili.

 
Dopo aver subito il fermo amministrativo di un veicolo, occorre conoscere l’autorità giudiziaria ove indirizzare l’eventuale ricorso.
Sul punto, la Suprema Corte, ha stabilito che il giudizio di opposizione a fermo amministrativo conseguente a violazioni del codice della strada rientra nella competenza per materia del giudice di pace, ai sensi del combinato disposto degli artt. 205, del d.lgs. n. 285 del 1992, e 22-bis, della l. n. 689 del 1981, attributivi allo stesso della cognizione, senza limiti di valore, sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o di notificazione di violazioni del codice della strada, giacché il fermo, che consiste in una misura puramente afflittiva, volta ad indurre il debitore all’adempimento, ha natura alternativa all’esecuzione e, dunque, la sua impugnativa si sostanzia in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, soggetta alle regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore.

 
Infine, in punto di giurisdizione, le sezioni unite hanno stabilito che sulle controversie relative al fermo amministrativo di beni mobili registrati, di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86 la giurisdizione appartiene al giudice ordinario quando il provvedimento impugnato concerne violazioni al codice della strada e al giudice tributario, ai sensi del combinato disposto del d.lg. 546 del 1992, art. 2, comma 1, e art. 19, comma 1, lett. e -ter, solo quando il provvedimento impugnato concerne la riscossione di tributi