Il furto: delitto previsto e punito dagli artt. 624 e 625 del codice penale
Tra i delitti contro il patrimonio mediante violenza rientra il furto, reato previsto e punito dall’articolo 624 del codice penale, a rigore del quale: “Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da centocinquantaquattro euro a cinquecentosedici euro. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una...
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