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Falsa denuncia dello smarrimento di assegni: possibili conseguenze.

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Falsa denuncia dello smarrimento di assegni: possibili conseguenze.

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La falsa denuncia dello smarrimento di assegni, poi consegnati ad un terzo soggetto inconsapevole per estinguere un debito preesistente, comporta gravissime conseguenze sotto il profilo penalistico.
Infatti è orientamento consolidato della Corte di Cassazione ritenere che « Integra il delitto di calunnia la falsa denuncia dello smarrimento di assegni bancari, attribuendosi in tal modo al legittimo portatore l’appropriazione o l’impossessamento o la ricezione illeciti dei titoli, ed irrilevante dovendosi ritenere, ai fini della consumazione del reato, la circostanza che nella denuncia non sia stato accusato alcun soggetto determinato, quando il destinatario dell’accusa sia implicitamente, ma agevolmente, individuabile sulla base degli elementi ivi contenuti » (Cass. pen., sez. VI, 07 gennaio 2009, n. 7490; Cass. pen., sez. VI, 07 febbraio 2008, n. 10400; Cass. pen., sez. VI, 19 ottobre 2004, n. 2594; Cass. pen., sez. VI, 27 maggio 2003, n. 37017).

 

Tale orientamento è assolutamente condivisibile, poiché, mediante una denuncia rivolta all’Autorità Giudiziaria o a chi abbia l’obbligo di riferire ad essa di un fatto mai avvenuto (lo smarrimento o il furto del titolo di credito, quando, invece lo si era consegnato in pagamento di qualcosa), si incolpa taluno, quantomeno del delitto di ricettazione, sapendolo innocente .
Ancora « La falsa denuncia dello smarrimento di assegni bancari, presentata da un soggetto dopo averli consegnati ad altra persona in pagamento di un’obbligazione, integra il delitto di calunnia anche dopo la depenalizzazione, ad opera del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del reato di appropriazione di cosa smarrita, atteso che tra i reati in astratto configurabili come presupposto rispetto al reato previsto dall’art. 368 cod. pen. vi sono, oltre a quello di cui all’art. 647 cod. pen., anche il furto e la ricettazione). » (Cass. Pen., sez. VI, 08/03/2016, n. 15964)

 

Sempre la Suprema Corte ha specificato che « Integra il reato di calunnia la condotta del privato che denunci lo smarrimento di assegni bancari dopo averli consegnati in pagamento ad altro soggetto, simulando, così, ai danni del prenditore del titolo le tracce del reato di furto o di ricettazione. » (Cass. Pen., sez. VI, 08/02/2012, n. 12810).
Inoltre, la falsa denuncia dello smarrimento di assegni, poi consegnati ad un terzo soggetto inconsapevole per estinguere un debito preesistente, configura anche il reato di truffa previsto e punito dall’art. 640 codice penale.
Infatti, come ha precisato la Suprema Corte in un caso analogo, « Ai fini della sussistenza del reato di truffa, costituisce artifizio o raggiro il rilascio di assegni di conto corrente tratti su un conto per cui viene poi falsamente presentata denuncia di smarrimento del “carnet”, atteso che in tal modo viene ad essere reso inefficace proprio quel titolo raffigurato invece come valido al momento del rilascio. » (Cass. pen. , sez. II, 23 settembre 2003, n. 41461; Cass. pen. , sez. II, 21 novembre 1997, n. 6936).

 

Orientamento anch’esso pienamente condivisibile poiché il rilascio del titolo di credito che successivamente o precedentemente viene bloccato mediante denuncia di smarrimento o furto, costituisce da un lato l’artificio mediante il quale si crea una situazione idonea a trarre in errore la vittima, dall’altro il mezzo per rendere inefficace il titolo al fine di procurarsi un ingiusto profitto.
Infine, sempre la Corte di cassazione ha specificato che « Integra il reato di truffa la condotta di chi acquista merce con assegni che si scopre, poi, essere privi di copertura presso la banca, anche se uno degli importi scoperti non supera i mille euro; il responsabile non può beneficiare della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all’art. 62 n. 4 c.p., perché pure una tale somma è idonea ad arrecare nocumento al negoziante, privatosi di merci per quel controvalore. » (Cass. Pen., sez. II, 04/11/2009, n. 108).

 

In conclusione, la falsa denuncia dello smarrimento di assegni, poi consegnati ad un terzo soggetto inconsapevole per estinguere un debito preesistente configura il delitto di calunnia ex art. 368 codice penale in concorso con il reato di truffa previsto e punito dall’art. 640 codice penale.