// Il concetto di legittima difesa nell'ordinamento italiano
a
Copyright 2016 Avvocati Monza.
All Rights Reserved.

14:30 - 19:30

Ora ricevimento al pubblico

039 2917843

Chiamaci per una consulenza

Search

Il concetto di legittima difesa nell’ordinamento italiano

Avvocati Monza > AvvocatI Monza  > Il concetto di legittima difesa nell’ordinamento italiano

Il concetto di legittima difesa nell’ordinamento italiano

difesa personale

Il concetto di legittima difesa viene rubricato all’art. 52 c.p. a detta del quale « Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale. »

La legittima difesa, risulta essere un residuo di autotutela che lo Stato concede al cittadino in caso di aggressione subita e nei casi in cui l’intervento dell’Autorità non può risultare tempestivo tanto da venir riassunta dal brocardo latino “Vim vi repellere licet.

Per poter invocare la suddetta esimente, occorre il verificarsi di alcune condizioni.
Come caratteristiche dell’aggressione, viene specificato che la minaccia deve provenire da una condotta umana che l’aggressore pone in contrasto all’ordinamento giuridico (es.: Tizio, con un coltello, improvvisamente vuole aggredire Caio).

L’aggressione deve toccare un diritto altrui, un qualsiasi tipo di diritto. Per poter invocare la legittima difesa, occorre che vi sia un pericolo attuale di offesa; si necessita la presenza di una minaccia di lesione incombente al momento del fatto. Nel concetto di attualità rientra anche il pericolo perdurante. Ciò è riscontrabile tutte quelle volte in cui la minaccia non sia ancora cessata (es.: Tizio minaccia Caio con un coltello, si avrà attualità fino a quando Tizio non se ne sarà andato per la sua strada).

La situazione di pericolo, poi, non dev’essere cagionata dalla persona che invoca la legittima difesa (no al provocatore, no a chi raccoglie una sfida).
Occorre, in aggiunta, l’ingiustizia dell’offesa. Questa viene identificata nell’offesa contro diritto, arrecata in violazione delle norme che tutelano l’interesse minacciato.

La reazione dev’essere necessaria per salvaguardare il bene posto in pericolo. Pertanto, l’alternativa che si presenta davanti a chi agisce dev’essere tra reagire o subire l’offesa. L’inevitabilità della reazione dovrà valutarsi in base al caso concreto (mezzo difensivo, mezzo offensivo, forza fisica di entrambi, modalità d’aggressione, età di entrambi, circostanza di tempo e di luogo, etc.).

Importante elemento è quello della fuga. L’agente dovrà bilanciare gli interessi in gioco fra quelli presenti. Qualora vi sia possibilità di fuggire, la fuga dev’essere la soluzione preferita, sempre se possibile senza mettere in pericolo propri beni personali (es. rischio di infarto) o di altri (es. rischio di investire qualcuno), in base alle condizioni fisiche delle persone coinvolte.

In ogni caso, anche se è preferibile la fuga, potrà essere consentito non scappare e provocare percosse o lesioni. Si parla in questo caso, quindi, di conseguenze volute non gravi.

Sotto il punto di vista della proporzionalità tra difesa e offesa, giunge in soccorso all’interprete l’Art. 2 CEDU, che sancisce come « la morte non è considerata illecita quando è assolutamente imposta dalla necessità di difendersi da una violenza illegittima ». Occorre, però, valutare il rapporto di valore intercorrente tra i beni e gli interessi in conflitto ed effettuare un bilanciamento tra il bene minacciato ed il bene leso.

Occorre, altresì, effettuare una valutazione dei mezzi che si hanno a disposizione. Ad esempio, risulta lecito dare un calcio ad un aggressore armato (bene tutelato è la vita / integrità fisica).

Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nel ritenere che « In tema di legittima difesa (art. 52 c.p.), è regola di esperienza che colui che è reiteratamente aggredito reagisce come può, secondo la concitazione del momento, e non è tenuto a calibrare l’intensità della reazione, finalizzata ad indurre la cessazione della avversa condotta lesiva, salva l’ipotesi di eventuale manifesta sproporzione della reazione. » (Cass. Pen., sez. V, 24/02/2011, n. 25608).

Inoltre, « L’accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa e dell’eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio “ex ante” calato all’interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in se considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all’azione che possano aver avuto concreta incidenza sull’insorgenza dell’erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un’ingiusta aggressione, senza tuttavia che possano considerarsi sufficienti gli stati d’animo e i timori personali. » (Cass. Pen., sez. I, 05/03/2013, n. 13370).

Ad integrare la nozione di legittima difesa, è intervenuta la legge 13 febbraio 2006 n. 59, la quale ha codificato la cosiddetta “legittima difesa domiciliare”.

Infatti, le modifiche apportate all’art. 52 c.p. dalla suddetta legge, in tema di legittima difesa domiciliare, hanno riguardato solo il concetto di proporzionalità, lasciando fermi i presupposti dell’attualità dell’offesa e della inevitabilità dell’uso delle armi come mezzo di difesa della propria o dell’altrui incolumità.

Di conseguenza, la reazione a difesa dei beni è legittima solo quando non vi sia desistenza da parte dell’aggressore e sussista un pericolo attuale per l’incolumità fisica dell’aggredito o di altri.

Se ne deduce che, ad oggi, sussiste la presunzione del requisito della proporzione tra offesa e difesa, quando sia configurabile la violazione del domicilio da parte dell’aggressore, ossia, l’effettiva introduzione del soggetto nel domicilio altrui contro la volontà di colui che è legittimato ad escluderne la presenza. Resta ferma la necessità del concorso dei presupposti dell’attualità dell’offesa e della inevitabilità dell’uso delle armi come mezzo di difesa della propria o altrui incolumità.