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Marzo
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Reato di epidemia previsto e punito dall’art. 438 c.p.
Il reato di epidemia, previsto e punito dall’art. 438 c.p., stabilisce che chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo. Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena [dell'ergastolo]. Il reato in esame è un delitto, punibile a titolo di dolo, con la pena detentiva a vita dell'ergastolo, mentre per la fattispecie colposa si rimanda all’approfondimento sul delitto di epidemia colposa. Nel reato di epidemia il bene tutelato è l'incolumità e la salute pubblica, che lo Stato si impegna a garantire come diritto dell'individuo e come interesse della collettività, ai sensi dell'art. 32...
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