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Locazioni sportive in emergenza Coronavirus

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Locazioni sportive in emergenza Coronavirus

Locazioni sportive in emergenza Coronavirus

Il Decreto “Cura Italia” disciplina il tema delle locazioni sportive in emergenza Coronavirus.

Nello specifico, l’art. 95, comma 1, D.L. 18/20, in tema di locazioni sportive in emergenza Coronavirus prevede che : “Per le federazioni sportive nazionali, gli  enti  di  promozione sportiva, le società e associazioni  sportive, professionistiche  e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi,  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per  il  pagamento  dei  canoni  di  locazione  e  concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato  e degli enti territoriali”.

Pertanto, il Governo, al fine di fronteggiare l’emergenza in essere e stanziare aiuti per il mondo dello sport, ha  sospeso, fino al 31.05.2020, il pagamento dei canoni di locazione e affidamento dovuti per l’utilizzo di impianti pubblici concessi da Stato, Comuni, Province e Regioni.

Nello specifico, il secondo comma dell’art. 95 D.L. 18/20 dispone che: “I versamenti  dei  predetti  canoni  sono  effettuati,  senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di  5  rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020”.

È doveroso, inoltre, specificare che poiché il testo normativo non cita espressamente né le Discipline Sportive Associate, né le società costituite sotto forma di Cooperative Sportive è possibile estendere alle stesse per analogia la disciplina in commento.

Diversamente, il decreto “Cura Italia” nulla dispone per contratti di locazione/concessione di impianti sportivi conclusi tra privati, persone fisiche o società.

Pertanto, in questo caso è necessario verificare se all’interno del contratto siano previste clausole di sospensione e/o riduzione del canone di locazione per ragioni non imputabili alle parti.

In caso contrario il conduttore, qualora non riesca a trovare un accordo con il proprietario dell’immobile, potrà avvalersi di tutti i rimedi previsti dal codice civile per ottenere una sospensione ovvero una riduzione del canone da corrispondere per i mesi di chiusura dell’attività.

Infine, qualora il contratto in essere tra le parti abbia ad oggetto un immobile appartenente alla categoria catastale C/1, il conduttore potrà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 65 del decreto legge n. 18 del 2020, beneficiare del credito d’imposta, quale rimborso del 60% del canone corrisposto o da corrispondere per il mese di marzo.