Locazioni sportive in emergenza Coronavirus
Il Decreto “Cura Italia” disciplina il tema delle locazioni sportive in emergenza Coronavirus.
Nello specifico, l’art. 95, comma 1, D.L. 18/20, in tema di locazioni sportive in emergenza Coronavirus prevede che : “Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali”.
Pertanto, il Governo, al fine di fronteggiare l’emergenza in essere e stanziare aiuti per il mondo dello sport, ha sospeso, fino al 31.05.2020, il pagamento dei canoni di locazione e affidamento dovuti per l’utilizzo di impianti pubblici concessi da Stato, Comuni, Province e Regioni.
Nello specifico, il secondo comma dell’art. 95 D.L. 18/20 dispone che: “I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020”.
È doveroso, inoltre, specificare che poiché il testo normativo non cita espressamente né le Discipline Sportive Associate, né le società costituite sotto forma di Cooperative Sportive è possibile estendere alle stesse per analogia la disciplina in commento.
Diversamente, il decreto “Cura Italia” nulla dispone per contratti di locazione/concessione di impianti sportivi conclusi tra privati, persone fisiche o società.
Pertanto, in questo caso è necessario verificare se all’interno del contratto siano previste clausole di sospensione e/o riduzione del canone di locazione per ragioni non imputabili alle parti.
In caso contrario il conduttore, qualora non riesca a trovare un accordo con il proprietario dell’immobile, potrà avvalersi di tutti i rimedi previsti dal codice civile per ottenere una sospensione ovvero una riduzione del canone da corrispondere per i mesi di chiusura dell’attività.
Infine, qualora il contratto in essere tra le parti abbia ad oggetto un immobile appartenente alla categoria catastale C/1, il conduttore potrà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 65 del decreto legge n. 18 del 2020, beneficiare del credito d’imposta, quale rimborso del 60% del canone corrisposto o da corrispondere per il mese di marzo.