Procurato allarme presso l’Autorità: Art. 658 c.p.
Il c.d. “Procurato allarme” è una contravvenzione punita dall’art. 658 c.p., a rigore della quale chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da € 10 a € 516. L'attuale emergenza economico-sanitaria impone agli organi di informazione il dovere di fornire notizie circa la reale evoluzione del fenomeno, verificandone l'attendibilità ed attenendosi alla verità del fatto storico, ed ai privati cittadini il compito di non divulgare e condividere notizie proveniente da canali di informazione non ufficiali. La comunicazione...
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