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Atti sessuali con minorenni: struttura del reato e sanzioni

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Atti sessuali con minorenni: struttura del reato e sanzioni

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L’articolo 609 quater del codice penale disciplina il reato di atti sessuali con minorenni, il bene giuridico da tutelare, come si evince al comma 1˚ n. 1 è l’integrità fisio-psichica del minore con riferimento alla sfera sessuale, nella prospettiva di un corretto sviluppo della propria sessualità e, come da comma 1˚ n. 2 la libertà sessuale del minore.
Da comma 1˚ n. 1 chiunque può macchiarsi del reato di atti sessuali con minorenni, il comma 1˚ n. 2 ne specifica i soggetti: l’ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente (espressione inserita dalla l. 38/2006), il tutore, ovvero altra persona con cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza (reato proprio).
Subisce il reato di atti sessuali con minorenni, come da comma 1˚ n. 1 il minore di anni quattordici, al comma 1˚ n. 2 viene rettificato che il soggetto passivo del reato è il maggiore di anni quattordici, ma minore di anni sedici.
Dunque è colpevole di atti sessuali con minorenni chi compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: comma 1˚ n. 1) non ha compiuto gli anni quattordici; comma 1˚ n. 2) non ha compiuto gli anni sedici quando il responsabile del crimine sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.
Il reato di atti sessuali con minorenni prevede l’elemento soggettivo del dolo generico e si consuma con il compimento di un qualsiasi atto sessuale con il minorenne. Tale reato è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La reclusione va da tre a sei anni per l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore che, con l’abuso dei poteri connessi alla propria posizione, compia atti sessuali con persona minore che ha già sedici anni. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’art. 609 bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all’art. 609-ter, comma 2˚, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

 

Infine, l’articolo 609 nonies del codice penale decreta le pene accessorie ed altri effetti penali. La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale (l’inclusione del c.d. patteggiamento nell’ambito dell’art. 609 nonies si deve all’art. 8 l. 38/2006) per alcuno dei delitti di cui agli articoli 609 bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta:
a) la perdita della potestà del genitore, allorquando tale qualità è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;
b) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;
c) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa (art. 609-nonies c.p.).