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Assegno di divorzio: conterà l’indipendenza economica

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Assegno di divorzio: conterà l’indipendenza economica

Per l’assegno di divorzio conterà l’indipendenza economica e non più il tenore di vita avuto in costanza di matrimonio.

Così si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza del 10.05.2017 n. 11504,  stravolgendo un orientamento giurisprudenziale trentennale.

I Giudici della Suprema Corte hanno, infatti, stabilito che da oggi l’assegno di divorzio sarà calcolato sulla base del criterio di autosufficienza del coniuge che lo richiede e non più sul tenore di vita matrimoniale.

Conseguentemente, il diritto a vedersi riconoscere l’assegno di divorzio sarà valutato sull’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge che lo richiede.

La Cassazione motiva tale decisione affermando che una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili del matrimonio religioso, il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sia sul piano dello status personale dei coniugi, che dovranno essere considerati da allora in poi “persone singole”, sia per quanto concerne i rapporti economico – patrimoniali e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e materiale.

Pertanto, estinto il rapporto matrimoniale, il diritto all’assegno di divorzio sarà condizionato dal previo riconoscimento di esso in base all’accertamento giudiziale della mancanza di mezzi adeguati dell’ex coniuge richiedente l’assegno di divorzio o, comunque, dell’impossibilità di quest’ultimo di procurarseli per ragioni oggettive.

D’altro canto, il parametro di riferimento al quale rapportare l’adeguatezza o l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente l’assegno di divorzio non è più quello del tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.

Tale orientamento, a distanza di trent’anni, oggi è stato abbandonato dalla Corte, poiché non più attuale: “Il parametro del tenore di vita – se applicato anche nella fase dell’an debeatur – collide radicalmente con la natura stessa dell’istituto del divorzio e con i suoi effetti giuridici” (il rapporto matrimoniale si estingue).

La Suprema Corte sostiene che il parametro del tenore di vita  contemperava l’esigenza di superare la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come “sistemazione definitiva” con l’esigenza di non turbare un costume sociale tradizionale ad oggi non più esistente.

Questa esigenza si è molto attenuata, essendo condiviso nel costume sociale il matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità, nonché luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile.

Pertanto, “la formazione di una famiglia di fatto da parte del coniuge beneficiario dell’assegno di divorzio è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una eventuale cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale da parte dell’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo“.

Continua la Cassazione affermando che l’interesse tutelato con l’assegno di divorzio non è il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento dell’indipendenza economica.

Si deve, pertanto, avere riguardo, per il riconoscimento dell’assegno di divorzio, esclusivamente alle condizioni economiche del soggetto che lo richiede successive al divorzio.

Se è accertato che il coniuge richiedente l’assegno di divorzio è economicamente indipendente o è effettivamente in grado di esserlo (secondo il principio dell’autoresponsabilità economica di ciascuno quali “persone singole”), non deve essergli riconosciuto il relativo diritto.

Precisa la Corte che i principali indici per accertare, nella fase di giudizio sull’an debeatur, la sussistenza o meno dell’indipendenza economica dell’ex coniuge richiedente l’assegno di divorzio possono essere:

  1. il possesso di redditi di qualsiasi specie,
  2. il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari;
  3. le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale;
  4. la stabile disponibilità di una casa di abitazione.

Spetterà all’ex coniuge che richiede l’assegno di divorzio dimostrare la propria non indipendenza economica, ovvero provare di non avere mezzi adeguati e di non poterseli procurare per ragioni oggettive.