Violazione quarantena ed epidemia colposa: Art. 452 c. p.
Con il Decreto Legge 24 marzo 2020, la violazione della quarantena è stata assimilata sotto al profilo della sanzione penale al reato di epidemia colposa. infatti, la violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all’articolo 452, primo comma, n. 2 c.p. (da 1 a 5 anni di reclusione).
L’epidemia colposa è prevista nel nostro ordinamento all’art. 452 c.p. stabilisce che chiunque commetta, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 438 e 439 è punito: 1 ) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali dette disposizioni stabiliscono la pena di morte [dell’ergastolo]; 2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l’ergastolo; con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l’art. 439 stabilisce la pena della reclusione. Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 440, 441, 442, 443, 444 e 445, si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.
Il bene giuridico tutelato è l’incolumità e la salute pubblica.
I reati in esame sono delitti colposi: invero la norma rende punibili anche a titolo di colpa delitti che, nelle fattispecie specifiche, sono punibili unicamente a titolo di dolo (vedi reato di epidemia), inteso come volontà e coscienza del reo di commettere il reato.
Al contrario l’elemento soggettivo della colpa consiste nella negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, per cui la realizzazione dell’illecito penale non è determinata da una volontà criminale consapevole, bensì dalla violazione di una regola di giusta condotta per mancanza di attenzione, sventatezza, mancanza di abilità, tecnica o esperienza.
Le pene previste per le fattispecie colpose dei delitti contro la salute pubblica, modulate sulle fattispecie dolose, comportano la reclusione sono:
- per il reato di epidemia colposa da uno a cinque anni; se ne deriva la morte di più persone, da tre a dodici anni;
- per il reato di avvelenamento di acque o di sostanze alimentari, da sei mesi a tre anni; se ne deriva la morte di alcuno, da uno a cinque anni; se ne deriva la morte di più persone, da tre a dodici anni;
- per il reato di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari e Commercio di sostanze alimentari contraffatte e adulterate, da un anno a un anno e otto mesi;
- per il reato di adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute, da quattro mesi a dieci mesi;
- per il reato di commercio e somministrazione di medicinali guasti, da due mesi a sei mesi;
- per il reato di commercio di sostanze alimentari nocive da due mesi a sei mesi;
- per il reato di commercio e somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica, da due mesi a quattro mesi (Cass. pen., sez. I, 24 settembre 1996, n.4723).
Questi delitti, compresa l’epidemia colposa, sono annoverati tra i reati di pericolo in astratto, per cui il momento di consumazione del reato coincide con il momento in cui la condotta nociva è compiuta: non è infatti necessaria la verificazione di un danno concreto, né l’accertamento di un pericolo effettivo dal momento che la condotta ha in re ipsa l’attitudine a produrre nocumento alla salute pubblica (Cass. pen., sez. I, 26 novembre 1996, n. 1367; Cass. pen., sez. IV, 29 luglio 1986, n. 7797).
A titolo esemplificativo, configura il reato di:
- epidemia colposa, la condotta di chi, imprudente e avventato, diffonda germi patogeni e causi una epidemia;
- commercio e somministrazione di medicinali guasti, la condotta del farmacista che, inconsapevole e negligente, venda farmaci scaduti (Cass. pen., sez. III, 8 luglio 2004, n. 29661);
- commercio di sostanze alimentari nocive, la condotta del ristoratore che, negligente ed inesperto, serva cibi avariati.
Quindi, il rapporto tra la violazione quarantena ed epidemia colposa è stato codificato con l’utilizzo del decreto legge con la conseguenza che chiunque, violando la quarantena dopo essere stato trovato positivo al Covid-19 (coronavorus) venga trovato al di fuori del luogo ove si stava svolgendo il periodo di quarantena, potrebbe essere denunciato per il nuovo reato introdotto il 24 marzo 2020 con l’applicazione della pene previste dal reato di “Epidemia Colposa” ai sensi del combinato disposto degli artt. 438 e 452 c.p.