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Il reato di violenza sessuale previsto dall’art. 609 bis c.p.

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Il reato di violenza sessuale previsto dall’art. 609 bis c.p.

Atti persecutori

La violenza sessuale è un reato che si annovera tra i delitti contro la libertà individuale ed è previsto e punito dall’articolo 609 bis del codice penale, nel quale si evince che:
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

 

La fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 609 bis prospetta due tipi di condotta: la cosiddetta violenza per costrizione, che si realizza mediante violenza, minaccia o abuso di autorità e la c.d. violenza per induzione di cui al secondo comma, in cui il disvalore della condotta risiede nell’abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto, ovvero il colpevole inganna la vittima sostituendosi ad altra persona.
La violenza sessuale per costrizione è definita al primo comma dell’articolo 609 bis, il bene giuridico offeso nel reato di violenza sessuale per costrizione è chiaramente la libertà sessuale. La violenza sessuale per costrizione è un reato comune che può essere commesso da chiunque costringa taluno a compiere o subire atti sessuali mediante violenza, minaccia o abuso di autorità. Si tratta di un reato di danno, senza evento, e costituisce un dolo generico che si consuma con la verificazione dell’atto sessuale.
Il reato di violenza sessuale per costrizione è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi (art. 609 bis, terzo comma del codice penale).

 

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all’articolo 609 bis sono commessi:
a) nei confronti di persona che non ha compiuto i quattordici anni;
b) con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
c) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
d) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
e) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore (articolo 609-ter, comma primo del codice penale):
f) all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa.
La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci (art. 609-ter, comma 3˚, c.p.).
La condanna comporta inoltre la perdita della potestà genitoriale, quando tale qualità è elemento costitutivo del reato; l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela; la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa (come da articolo 609 nonies del codice penale).
La violenza sessuale per costrizione è un reato di competenza del Tribunale collegiale.

 

La violenza sessuale per induzione fa capo invece al comma secondo dell’articolo 609 bis del codice penale. Come per la violenza sessuale per costrizione, anche per la violenza sessuale per induzione, il bene giuridico offeso è la libertà sessuale e commette reato chiunque induca taluno a compiere o subire atti sessuali:
a) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
b) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Il reato di violenza sessuale per induzione comporta un dolo generico e si consuma mediante il compimento dell’atto sessuale.
La pena prevista per tale reato è la reclusione da cinque a dieci anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi (come prospetta l’articolo 609 bis, comma 3˚ del codice penale).
La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all’articolo 609 bis sono commessi:
a) nei confronti di una persona che non ha compiuto i quattordici anni;
b) con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
c) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
d) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
e) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore (art. 609-ter, comma 1˚, c.p.).
La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci (art. 609-ter, comma 3˚, c.p.).

 

Così come la violenza sessuale per costrizione, anche la violenza sessuale per induzione è un reato di competenza del Tribunale collegiale.
In tema di violenza sessuale presunta, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che « con l’art. 609 bis c.p., introdotto dalla 1. n. 66/1996 è venuta meno la presunzione di violenza carnale allorché l’atto sessuale sia compiuto con soggetti che versano in stato di menomazione fisica o psichica. Ed invero, a parere della Corte di Cassazione, anche con questi soggetti è ora possibile intrattenere una relazione sessuale, sempre che questa non sia connotata da induzione o da abuso delle condizioni di menomazione » (Cass., sez. III, 15 febbraio 1997, n. 4114).