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Il c.d. ” Stalking ” (Reato di Atti Persecutori previsto dall’art. 612bis c.p.)

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Il c.d. ” Stalking ” (Reato di Atti Persecutori previsto dall’art. 612bis c.p.)

Atti persecutori

Il decreto legge 23.02.2009 n. 11, convertito in Legge 23.04.2009, n. 38, ha introdotto nell’ordinamento italiano una nuova fattispecie di reato: gli atti persecutori, comunemente conosciuta con il nome di “ stalking ”.

Tale reato, previsto dall’art. 612bis c.p., punisce “chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

La condotta incriminata si traduce, quindi, nel recare minaccia o molestia. Per minaccia si intende la prospettazione di un male ingiusto; mentre per molestia si intende una condotta idonea ad alterare dolorosamente, fastidiosamente o inopportunamente la condizione psichica di una persona.

La molestia si può integrare anche attraverso l’invio, alla persona offesa, di sms, di messaggi di posta elettronica o “post” pubblicati sui social network (ad esempio, facebook). Le molestie o le minacce, per configurare lo ” stalking “, richiedono un quid pluris rispetto alle singole fattispecie di minaccia o di molestia – già penalmente sanzionate nel nostro ordinamento -. Esse, infatti, devono essere insistenti e perdurare per un significativo intervallo di tempo (è utile segnalare che parte della giurisprudenza ritiene che anche due sole condotte di minaccia o di molestia integrano il reato di atti persecutori, di cui all’art. 612bis c.p.).

 

Queste condotte, inoltre, non devono essere solo astrattamente idonee ad intimorire la vittima, ma devono produrre alla stessa un concreto stato di paura grave e perdurante o di ansia. Quest’ultima, deve intendersi quale sensazione di apprensione, irrequietezza, spiacevole tensione nei confronti di circostanze stressanti o minacciose.

Questo reato è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge (anche separato o divorziato), o da persona che è stata legata da una relazione affettiva ovvero se il fatto venga commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Nell’ipotesi base ed in queste elencate, perché si possa incardinare un procedimento penale, è necessario che la vittima sporga formale atto di querela nel termine di sei mesi (il legislatore, attesa la delicatezza della materia, ha previsto un termine più lungo rispetto ai tre mesi ordinari).

La querela è, però, irrevocabile qualora la minaccia posta in essere sia aggravata. La norma, poi, prevede altre ipotesi specifiche di atti persecutori per le quali vi è un elevato aumento di pena, fino alla metà, la cui procedibilità è d’ufficio; questo si verifica quando il danno è commesso nei confronti di un minore, di persona con disabilità e quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si debba procedere d’ufficio.