// Visita dei figli durante l'emergenza Coronavirus - Avvocati Monza
a
Copyright 2016 Avvocati Monza.
All Rights Reserved.

14:30 - 19:30

Ora ricevimento al pubblico

039 2917843

Chiamaci per una consulenza

Search

Visita dei figli durante l’emergenza Coronavirus

Avvocati Monza > AvvocatI Monza  > Visita dei figli durante l’emergenza Coronavirus

Visita dei figli durante l’emergenza Coronavirus

visita dei figli durante l'emergenza Coronavirus

Ci si chiede se si possa esercitare il diritto di visita dei figli durante l’emergenza Coronavirus, alla luce dell’emissione dei provvedimenti che hanno limitato la libertà di circolazione dei cittadini.

Infatti, il genitore non collocatario potrebbe subire delle serie limitazioni all’esercizio del proprio diritto di visita dei figli, posto che il DPCM 09.03.2020, all’art. 1, lett. a), espressamente vieta ogni spostamento alle persone fisiche salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute.

D’altro canto, è stato chiarito che gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé sono consentiti, in osservanza alle modalità previste dal giudice con il provvedimento di separazione o divorzio.

Pertanto, è consentito il diritto di visita dei figli durante l’emergenza Coronavirus per tutti i genitori non collocatari, come confermato dal Tribunale di Milano in data 11.03.2020, il quale ha prescritto ad una coppia di genitori di attenersi alla regolamentazione prevista dal verbale di separazione.

Il Tribunale ritiene che l’art. 1, comma 1, lett. a), DPCM 08.03.2020 non precluda l’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori e consente gli spostamenti finalizzati a rientri presso la propria residenza o domicilio, cosicché nessuna “chiusura” di ambienti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti.

Pertanto, gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso altro genitore o
presso l’affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal
Giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio, purché il genitore eserciti tale diritto
in maniera responsabile, nel rispetto della normativa ed evitando di esporre la prole a rischi
di contagio.

Alla luce di quanto sopra esposto, gli spostamenti per prelevare i figli e riportarli
presso il genitore collocatario, sono considerati spostamenti necessari e, quindi, consentiti.

Altri Tribunali non sono, però dello stesso avviso, prospettando la possibilità di sospendere gli incontri protetti a causa delle condizioni di rischio epidemiologico.

Successivamente, la problematica di cui si discute è stata regolamentata dall’art. 1, comma
1, lettera b) del DPCM 22 marzo 2020, secondo il quale: “è fatto divieto a tutte le persone
fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune
diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1,
comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le
paroleE’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenzasono
soppresse”.

Ebbene, uno degli elementi su cui il Tribunale di Milano aveva fondato la propria decisione,
cioè la possibilità di rientrare presso la propria residenza o domicilio, veniva meno.

Inoltre, mentre nel precedente dettato normativo (DPCM 9 marzo 2020) erano consentiti gli
spostamenti motivati da “situazioni di necessità”, oltre che da comprovate esigenze
lavorative e motivi di salute, il DPCM 22 marzo 2020 ha previsto che gli unici spostamenti
consentiti sono quelli giustificati da esigenze lavorative comprovate, “di assoluta urgenza”,
ovvero per motivi di salute, limitando l’operatività della deroga precedentemente prevista.

Sembrerebbe, quindi, che l’orientamento oggi prevalente tenda a voler sospendere il diritto di visita dei figli durante l’emergenza Coronavirus al fine di limitare il più possibile la circolazione delle persone, poiché anche il successivo DPCM 25.03.2020 ha previsto la possibilità di spostamenti solo per motivate esigenze lavorative, situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni.

Anche se è utile sottolineare come tra le specifiche ragioni potrebbero farsi rientrare il diritto di visita dei figli in osservanza delle condizioni previste con i provvedimenti di separazione o divorzio.

Attualmente le pronunce giurisprudenziali non sono univoche, poiché il diritto di visita del
genitore non collocatario e più in generale il diritto alla frequentazione del minore, deve
bilanciarsi con il diritto alla salute e alla vita, tutelato, in questo periodo, anche da
disposizioni straordinarie che incidono su diritti fondamentali.

Sicuramente, il genitore convivente non può decidere “unilateralmente” e in modo del tutto
autonomo di sospendere gli incontri con l’altro genitore a causa delle misure restrittive in
essere.

In conclusione, non trovando il quesito in esame, attualmente, una regolamentazione
normativa ad hoc, è doveroso valutare le circostanze caso per caso non dimenticato che il
bene primario è l’interesse del figlio.