Truffa: il reato previsto dall’art. 640 c.p.
La Truffa, prevista e punita dall’art. 640 c.p., prevede che chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.
L’allarme sociale generato dall’attuale emergenza sanitaria rappresenta terreno fertile per le attività criminali che sfruttano le connesse esigenze, apprensioni e preoccupazioni della collettività, tra cui il reato di truffa previsto dall’art. 640 c.p..
Si tratta di un delitto, punibile a titolo di dolo, con la pena detentiva della reclusione da sei mesi a tre anni e con la pena pecuniaria della multa da € 51 a € 1.032.
Il bene giuridico tutelato è il patrimonio e, implicitamente, la libera determinazione del consenso nell’ambito della formazione di un accordo.
La condotta sanzionata presuppone l’impiego di artifizi o raggiri, il compimento dell’inganno, il profitto del reo o di terzi ed il danno della persona offesa.
L’espressione “artifizio” indica la dissimulazione o alterazione della realtà, mentre “raggiro” indica una macchinazione che inverte il falso con il vero, realizzati anche mediante il silenzio maliziosamente serbato (Cass. pen., sez. II, 09 maggio 2018, n. 23079; Cass. pen., sez. II, 19 marzo 2013, n. 28703) ed entrambi idonei ad indurre la vittima in errore.
Occorre che la persona offesa cada nella trappola tesa ai suoi danni e procuri, quindi, al reo o ad altri un profitto, anche non patrimoniale, e a se stessa un danno patrimoniale.
In tal senso, il reato di truffa lede il diritto alla libera autodeterminazione e formazione del consenso dal momento che la persona offesa non subisce passivamente la condotta, bensì, coopera attivamente con il reo e per propria volontà, viziata dall’inganno, contribuisce alla lesione dei propri interessi patrimoniali.
Il reato sussiste anche nel caso in cui la persona offesa agisca per fini illeciti in quanto non viene meno l’oggettività della fattispecie penale (Cass. pen., sez. I, 27 settembre 2013, n. 42890).
L’elemento soggettivo del reato è il dolo generico, inteso come volontà e consapevolezza di ottenere un profitto ingiusto e causare un danno alla persona offesa raggirandola con inganno.
L’errore colposo del soggetto attivo che non abbia alcuna intenzione di trarre il inganno il soggetto offeso e di ottenere un ingiusto profitto, oppure che erroneamente ritenga di avanzare una pretesa legittima e di ottenere un profitto giusto esclude la punibilità.
A titolo esemplificativo, configura il reato di truffa la condotta del soggetto che:
- accreditandosi come mago e convincendo di poter garantire protezione al nucleo familiare, ottenga consistenti importi di denaro per svolgere riti magici (Cass. pen., sez. II , 14 febbraio 2017, n. 11114);
- venda on-line, ottenga l’accredito del pagamento e volontariamente non consegni la merce (Cass. pen., sez. II, 02 marzo 2017, n. 18821; Cass. pen., sez. II, 20 ottobre 2016, n. 48027);
- raggirando i pazienti terminali sulle efficacia della terapia sperimentale (caso Stamina) e sulla chance di guarigione, ottenga ingenti importi per somministrarla ( pen., sez. II, 20 ottobre 2015, n. 46119);
- mediante raggiro, convinca taluno a prestare il consenso alla conclusione di un contratto che altrimenti non avrebbe concluso (Cass. pen., sez. II , 25 marzo 2014, n. 18778).
L’attuale caos emergenziale facilita il compimento di truffe mediante lo sfruttamento delle fragilità, dei bisogni e delle speranze collettive.
Configura reato di truffa aggravata dalla minorata difesa la condotta di chi venda on-line mascherine antismog pubblicizzandole come mascherine antibatteriche, ideali per la protezione totale dal rischio di contagio da Covid-19, a prezzi maggiorati rispetto alla media di mercato, dal momento che opera un raggiro ai danni dell’acquirente dissimulando la reale tipologia di bene offerto ed ottenendo quindi un ingiustificato profitto economico.
Configura altresì il reato di truffa la condotta di chi proponga on-line la vendita di mascherine, incassi il pagamento del prezzo e non le consegni, oppure, solo dopo aver ottenuto il danaro, comunichi al compratore di poterle consegnare non prima di due mesi.
Il venditore sfrutta, pertanto, l’attuale difficoltà di approvvigionamento del bene, introvabile sul mercato, raggira il compratore assicurandone la consegna immediata oppure omettendo di indicarne il ritardo e lo induce quindi a pagare un prezzo ben superiore all’ordinario.
Altre condotte criminali favorite dall’attuale emergenza da Coronavirus sono le cd. “truffa del vaccino” e “truffa del tampone a domicilio”, ossia l’inganno perpetrato ai danni di privati cittadini, disposti a versare un contributo economico, nella convinzione indotta di poter acquistare la prestazione sanitaria suddetta e di tutelare la propria salute.
Occorre precisare che il pagamento di denaro non è estorto, bensì spontaneo, nell’illusione di ottenere una controprestazione vantaggiosa.