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Omicidio stradale, nuovo reato del codice penale

epidemia colposa

Con la nuova legge n. 41 del 2016, è stato introdotto nel nostro codice penale il nuovo articolo dedicato esclusivamente all’omicidio stradale (art. 589bis c.p.). Simile istituto era già presente in precedenza nel nostro sistema di diritto penale all’interno della previsione di reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.), dove le condotte punite erano quelle derivanti dalla violazione delle norme sulla disciplina del codice della strada.

La nuova normativa sull’omicidio stradale inquadra tipologie distinte di condotta a seconda che:
1) vi sia stata violazione delle norme del codice della strada;
2) il soggetto fosse in stato di ebbrezza con tasso di alcol nel sangue superiore ad 1,5 g/l o fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti;
3) il soggetto fosse in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ed abbia posto in essere condotte pericolose (ad esempio guida contromano, eccesso di velocità superiore al limite di 70 km/h su strade urbane e 50 km/h su strade extraurbane, inversioni di marcia pericolose, ecc..) causando, appunto, un incidente mortale. In queste ultime due ipotesi, il codice di procedura penale prevede, anche, l’obbligo per le autorità di procedere all’arresto in flagranza di reato, con la possibilità che venga applicata una misura cautelare restrittiva della libertà personale oltre che l’immediato ritiro e sospensione della patente di guida.

Con l’introduzione della nuova legge ed a seguito di un processo penale, il responsabile di omicidio stradale potrebbe subire una condanna ben più gravosa rispetto al passato per via di un significativo innalzamento delle pene (da 2 a 7 anni di reclusione per l’ipotesi 1) per arrivare ad una pena da 8 a 12 anni di reclusione per l’ipotesi 3), aumentabile ulteriormente nel caso in cui si verifichino determinate aggravanti). Ulteriore inasprimento si registra anche dal punto di vista delle pene accessorie come la sospensione della patente di guida. Infatti, in caso di condanna, è previsto un periodo di inibizione alla guida che va da un minimo di 5 anni, per l’ipotesi base, fino ad arrivare ad un massimo di 30 anni, cosiddetto “ergastolo della patente”, per il caso più grave.

Perciò, dall’introduzione di questa nuova legge, nei casi richiamati e qualora si verificassero incidenti stradali da cui ne derivi la morte di un individuo, il sistema legislativo italiano mostrerà maggiore rigidità quale frutto, anche, delle molteplici vittime che la circolazione stradale ha finora causato.