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La responsabilità professionale del medico e della struttura sanitaria

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La responsabilità professionale del medico e della struttura sanitaria

Responsabilità professionale medici

Nel corso degli ultimi anni il numero di cause di accertamento della responsabilità medica introdotte dai cittadini è aumentato esponenzialmente.

In caso di responsabilità professionale del medico si devono, preliminarmente, distinguere due profili.

Il primo riguarda la responsabilità della struttura sanitaria (ove opera il medico) nei confronti del paziente.

Tale responsabilità ha natura contrattuale e può derivare sia dall’inadempimento delle obbligazioni direttamente a proprio carico previste dall’art. 1218 c.c., sia dall’inadempimento della prestazione medico-professionale eseguita dal sanitario all’interno della struttura, in quanto ausiliario dell’ente, ai sensi dell’art. 1228 c.c.

Nel suddetto caso, la Suprema Corte fonda la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente sulla fattispecie del contratto atipico di spedalità, dal quale derivano particolari obblighi a carico dell’ente e dei suoi ausiliari.

Infatti, l’accettazione del paziente in una struttura sanitario-ospedaliera per il ricovero o per una visita ambulatoriale, comporta la conclusione del contratto di spedalità, in base al quale la struttura è tenuta ad una prestazione complessa, consistente nell’effettuazione delle cure mediche, chirurgiche, generali e specialistiche, ma estendendosi anche alla messa a disposizione di personale medico ausiliario e paramedico, di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie.

Il secondo profilo riguarda la responsabilità del medico.

Come confermato da consolidata giurisprudenza, la responsabilità risarcitoria del medico va ricompresa nell’alveo della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., con tutto ciò che ne consegue, soprattutto in tema di riparto dell’onere della prova, di termine di prescrizione e del diritto al risarcimento del danno.

Di conseguenza, il danneggiato ha l’onere di provare la sussistenza degli elementi fondamentali per far sorgere la responsabilità extracontrattuale del medico, ossia il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso di causalità (giuridica e materiale) tra il fatto ed il danno, la colpevolezza dell’agente e l’imputabilità del fatto lesivo.

Per quanto concerne il profilo probatorio, il medico che intende invocare la limitazione di responsabilità prevista dall’art. 2236 c.c., avrebbe l’onere di dimostrare che la prestazione effettuata implicasse la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, mentre il paziente danneggiato dovrebbe dimostrare quali fossero state le modalità di esecuzione non idonee.

Inoltre, ai fini dell’accertamento della colpa medica, il danneggiato dovrà anche fornire la prova dell’esistenza di un nesso di causalità tra la condotta tenuta dal medico e l’evento dannoso subito, secondo i parametri e ai criteri delineati dalla ben nota sentenza Franzese della Cassazione.

Ebbene, nel 2012 è stata emanata la legge “Balduzzi”, con la quale si è riacceso il dibattito sulla natura della responsabilità ascrivibile a coloro che esercitano una professione sanitaria, in caso di danni riportati dai pazienti.

Il legislatore ha previsto la non punibilità dell’esercente la professione sanitaria il quale, sebbene versi in colpa lieve, si sia attenuto, nello svolgimento della propria attività medica, alle linee guida, protocolli e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica ed ha stabilito che in tali situazioni “resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 c.c.”, ovvero del “neminem leadere”

Per il professionista dipendente di una struttura sanitaria, i giudici della Corte di Cassazione si sono espressi nel senso che non si rinviene alcuna scelta da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità extracontrattuale, dal momento che il suddetto inciso è stato precisato con l’intento di escludere, nell’ambito aquiliano, l’irrilevanza della colpa lieve.
Tuttavia, in seno alla giurisprudenza di merito è sorto un ampio dibattito sul punto.Infatti, numerose pronunce hanno ritenuto che, il richiamo dell’art. 2043 c.c. effettuato dalla Legge Balduzzi, costituirebbe una chiara e decisa presa di posizione in favore della tesi extracontrattuale della responsabilità risarcitoria del medico operante all’interno di una struttura sanitaria, con le dovute conseguenze in tema di onere della prova e di termine di prescrizione, restando, invece, ferma la natura contrattuale della responsabilità della struttura stessa.
Altra giurisprudenza ha, invece, sostenuto che il richiamo alla norma in tema di illecito aquiliano non sia sufficiente per affermare che la volontà del legislatore sia stata quella di modificare il titolo della responsabilità medica.
Per quanto concerne, poi, il profilo del consenso informato ed alle conseguenze della sua mancata acquisizione, in giurisprudenza, si sono registrati significativi sviluppi.

La Suprema Corte, afferma che il medico viene meno all’obbligo di fornire un’idonea e completa informazione al paziente sia quando omette del tutto di riferirgli sulla natura della cura prospettata, sui relativi rischi e sulle possibilità di successo sia quando acquisisce il consenso con modalità improprie.

Inoltre, la mancata e/o la non corretta acquisizione del consenso informato, nella misura in cui pregiudica il diritto del paziente all’autodeterminazione delle scelte terapeutiche, provoca un danno distinto da quello scaturito dall’erronea esecuzione dell’intervento chirurgico e, pertanto, ciascuno dei pregiudizi in esame è suscettibile di autonoma risarcibilità.

La giurisprudenza di merito sostiene, poi, che in assenza del consenso informato l’intervento del medico si reputa senz’altro illecito, anche quando è realizzato nell’interesse del paziente, ma la risarcibilità del danno da lesione della salute, viene subordinata all’accertamento che il paziente, se fosse stato adeguatamente informato, avrebbe rifiutato sicuramente quel determinato intervento.

Ci si sofferma anche sul profilo della responsabilità del primario e dei suoi collaboratori.

La Suprema Corte ha stabilito l’obbligo per il primario di assumere informazioni precise sulle iniziative intraprese dagli altri medici cui il paziente è affidato, indipendentemente dalla responsabilità dei collaboratori, al fine di vigilare sull’esatta impostazione ed esecuzione delle terapie, di prevenire errori e di adottare tempestivamente i provvedimenti richiesti da eventuali emergenze.
Il primario non può invocare l’esonero dalla responsabilità, confidando che altri soggetti possano correggere il proprio errore.

La Cassazione ha, altresì, escluso che, nell’ipotesi di intervento chirurgico effettuato direttamente dal primario, per eventuali errori commessi dal primario nel corso dell’intervento stesso, possano essere chiamati a rispondere anche coloro che vi abbiano partecipato in qualità di aiutanti o assistenti.

D’altro canto, non essendo, tuttavia, configurabile una responsabilità oggettiva a carico del primario, quest’ultimo non può essere chiamato a rispondere, semplicemente per il ruolo che ricopre.