il risarcimento dei danni da sinistro stradale
Per avere il diritto di richiedere il risarcimento dei danni da sinistro stradale è necessario farne denuncia tempestivamente e per iscritto.
Tale obbligo è assolto anche tramite la compilazione e l’invio del modulo di constatazione amichevole, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dai conducenti di tutti i veicoli coinvolti.
Qualora il sinistro ha come protagonisti due veicoli a motore identificati ed assicurati e da esso siano derivati danni ai veicoli stessi o ai loro conducenti, i danneggiati non colpevoli devono rivolgere la richiesta per ottenere il risarcimento dei danni da sinistro stradale alla propria compagnia di assicurazione.
L’assicurazione, dopo aver ricevuto la richiesta di risarcimento dei danni da sinistro stradale, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile (in questo caso si parla di risarcimento diretto).
Se il danneggiato non colpevole dichiara di accettare la somma offerta, l’assicurazione provvede liquidare il risarcimento dei danni da sinistro stradale entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria.
L’impresa di assicurazione, sempre entro quindici giorni, versa la somma offerta anche al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta di risarcimento dei danni da sinistro stradale o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta.
Tale importo sarà imputato all’eventuale liquidazione definitiva del danno e/o può essere trattenuto dal danneggiato a titolo di acconto sul maggior dovuto.
In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento dei danni da sinistro stradale (nella modalità del risarcimento diretto), ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di rifiuto di offerta entro i termini di legge o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione giudiziale nei soli confronti della propria compagnia di assicurazione, dopo sessanta giorni, oppure novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento dei danno da sinistro stradale, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La sopra descritta procedura di risarcimento diretto non si applica ai sinistri che coinvolgono più di due veicoli (sinistri multipli o “tamponamenti a catena”), né in caso di incidenti che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero (in questo caso ci si deve, infatti, rivolgere all’Ufficio Centrale Italiano) e neppure in caso di risarcimento del danno subito dal terzo trasportato (il quale deve indirizzare la richiesta all’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro).
La procedura con quale si chiede li risarcimento dei danni da sinistro stradale non alla propria compagnia di assicurazione, ma a quella del veicolo responsabile, prevede dei termini per la formulazione dell’offerta al danneggiato (o per la comunicazione dei motivi per i quali non ritiene di fare offerta) più lunghi:
- per i sinistri con soli danni a cose, il termine sarà di sessanta giorni dalla ricezione della documentazione relativa al sinistro (che si riduce a trenta giorni, quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto da tutti i conducenti coinvolti nel sinistro);
- per i sinistri che abbiano causato al danneggiato lesioni personali superiori al 9% di invalidità o il decesso, il termine sarà di novanta giorni dalla ricezione della documentazione.
In caso di richiesta incompleta, l’impresa di assicurazione richiede al danneggiato, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui sopra decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
I tempi di liquidazione della somma offerta sono, invece, gli stessi previsti per la procedura di risarcimento diretto: quindici giorni dalla dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato.
Anche i dati e i documenti che il danneggiato deve fornire all’impresa di assicurazione sono gli stessi, in entrambe le ipotesi di risarcimento dei danni da sinistro stradale:
- per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare sempre e comunque l’indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno;
- per i sinistri che abbiano causato al danneggiato lesioni personali superiori al 9% di invalidità o il decesso, la richiesta deve contenere l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell’accertamento e della valutazione del danno da parte dell’impresa, dai dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima.