Guida in stato di ebbrezza alcolica: analisi del reato
Il reato di guida in stato di ebbrezza è disciplinato dall’art. 186 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285.
A rigore di legge, l’art. 186 c.d.s. prevede che « è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche ».
Se ne desume quindi che, il reato di guida in stato di ebbrezza di sussiste « qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro ».
Vi sono dunque tre elementi, indicati dalla norma, che seguono il fatto di “guidare”: lo stato di ebbrezza, l’uso di bevande alcoliche, il tasso alcolemico. Quindi la condotta vietata è quella di guidare dopo aver assunto bevande alcoliche, con il tasso alcolemico superiore a 0,80 e perciò in stato di ebbrezza.
Occorre quindi esaminare separatamente i tre elementi sopra indicati per poi cogliere la relazione fra di loro.
Per quanto concerne il primo elemento, risulta pacifico che l’ebbrezza è uno stato mentale, caratterizzato da eccitamento e da sintomi neurologici quali disartria (alterazione nella pronuncia dei fonemi e sequenze verbali già programmate), dislalia (balbuzie), incoordinazione dei movimenti, perdita dell’equilibrio, fatuità, peggioramento dei riflessi e delle percezioni. In medicina l’ebbrezza (o ubriachezza) è il primo grado di intossicazione alcolica acuta. L’intensità e la durata variano a seconda della quantità di alcol assunta e della tolleranza individuale.
Il Ministero della salute, ha pubblicato una tabella ove sono riportai i sintomi da riscontrare in caso di guida in stato ebbrezza.
Essi sono elencati nella “Tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica” (art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160).
Il secondo elemento consiste nel tasso alcolemico (o alcolemia) che è un dato medico/scientifico e rappresenta il quantitativo di alcool etilico nel sangue; viene espresso in g/l (grammi per litro). Per determinare tale concentrazione, non occorre necessariamente un’analisi del sangue da laboratorio; dal momento che una parte di alcool ingerita dall’organismo viene smaltita con le urine e con la respirazione, è stato messo a punto un test molto preciso e rapido, che viene comunemente chiamato “prova del palloncino”.
Attualmente, in Italia, il valore limite legale di alcolemia, per non incorrere nella sanzione penale, è di 0.8 g/L .
L’ultimo imprescindibile elemento per la configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza è dato dall’introduzione di alcol nel sangue, che deve derivare dall’uso di bevande alcoliche.
Importante anticipare che, come si vedrà, non c’è un rapporto automatico fra assunzione di alcol – alcolemia – ebbrezza vietata.
Il tasso alcolemico di un individuo è un dato scientifico, ma non dipende solo dalla quantità di alcol ingerita, ma anche da molti altri fattori, come il peso, lo stato di salute, l’età, il sesso e lo stato di digiuno o di sazietà. La gradazione alcolica e il contenuto dello stomaco determinano la velocità di assorbimento; inoltre, l’anidride carbonica contenuta in alcune bevande alcoliche aumenta la velocità di assorbimento dell’alcool.
Ora, una questione che merita di essere approfondita per evitare di commettere il reato di guida in stato di ebbrezza, è quella della velocità di assorbimento e di smaltimento dell’alcol in un soggetto.
La velocità di assorbimento dell’alcol etilico varia in funzione a diversi parametri (dose reale di alcol etilico, gradazione alcolica della bevanda assunta, tempo impiegato per l’ingestione, coassunzione di cibo, tipo di cibo, funzionalità epatica).
Solitamente a stomaco vuoto si raggiunge la concentrazione massima di alcol nel sangue, bevuto in una sola dose, entro 35 minuti per i superalcolici ed entro 50-60 minuti per birra o vino.
Quando lo stomaco non è vuoto, il cibo ritarda il passaggio di parte dell’alcol all’intestino e il picco massimo del tasso viene raggiunto, molto indicativamente, dopo un’ora, se si è fatta una piccola colazione, dopo 90 minuti se si è fatto un pasto normale, dopo due ore e se si è fatto un pasto molto abbondante. Il tempo di eliminazione dell’alcol dipende dal metabolismo del fegato e normalmente porta ad una alcolemia che diminuisce di 0.15 g/l per ora.
Quindi per evitare di commettere il reato di guida in stato di ebbrezza, e non vedersi la patente sospesa o peggio ritirata, occorre far passare diverse ore dopo l’assunzione di una bevanda alcolica prima di mettersi alla guida, ed in ogni caso, se si ha bevuto parecchio, meglio far guidare il cosiddetto “Guidatore designato”.