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Divorzio breve, cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio

Il divorzio breve è ormai divenuto realtà nel nostro ordinamento, con l’entrata in vigore della legge n. 55/2015, riducendo i tempi per l’ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio e per lo scioglimento del matrimonio.
Infatti, in caso di separazione giudiziale, basterà che sia trascorso un anno dalla data della comparsa dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per l’ottenimento del divorzio.
Ancor più breve sarà il termine, nel caso in cui i coniugi abbiano deciso di introdurre una separazione consensuale.
Sarà sufficiente che siano trascorsi sei mesi dall’udienza presidenziale per ottenere il divorzio.
Tale procedura vale sia nel caso di divorzio giudiziale sia per il divorzio consensuale.
La stessa legge anticipa anche lo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi (separazione dei beni), perché tale effetto è anticipato al momento in cui il Presidente del Tribunale, all’udienza di comparizione dei coniugi, autorizza la coppia a vivere separata (in caso di separazione giudiziale) oppure dalla data in cui i coniugi sottoscrivono il verbale di separazione omologato, in caso di separazione consensuale.
Oltre agli effetti personali, si verificano anche effetti patrimoniali

L’ex coniuge economicamente più debole avrà diritto a percepire un assegno divorzile, nel caso in cui sia sprovvisto di adeguati mezzi economici o non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Altro effetto del divorzio è la perdita dei diritti successori nei confronti dell’altro coniuge, ma il divorziato che si trova in stato di bisogno e già titolare di assegno divorzile, ha diritto a percepire un assegno successorio a carico dell’eredità.

Nel caso in cui gli ex coniugi dovessero avere figli minori, questi ultimi saranno affidati ad entrambi, secondo la regola dell’affidamento condiviso (o affidamento congiunto), con collocazione prevalente presso un genitore, con l’obbligo per l’altro di versare un assegno di mantenimento in favore della prole.