Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
La dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, è disciplinata dall’art. 2 del Decreto Legislativo n. 74 del 10/03/2000, a norma del quale « E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria».
Se ne deduce, quindi, che il reato in questione deve essere inquadrato nel novero dei delitti, avendo come pena principale la reclusione. Esaminando l’elemento oggettivo del reato, esso può identificarsi in un delitto di mera condotta.
Il soggetto attivo del reato, può essere tanto il contribuente quanto la persona fisica o il legale rappresentante qualora si tratti di società.
La condotta tipica del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, essendo un reato commissivo, consta di due fasi:
La prima, comporta l’approntamento della falsa documentazione (che è anche la fase strumentale); la registrazione delle spese nelle scritture contabili e l’utilizzazione di esse per giungere al calcolo dell’imponibile per imposte.
La seconda fase, consta nell’indicare, in una delle dichiarazioni previste dalla legge, gli elementi suffragati dalla documentazione fittizia.
A questo punto, il reato ancora non risulta consumato in quanto la consumazione avviene nel momento in cui la dichiarazione compilata utilizzando la falsa documentazione viene presentata.
Quindi, con la presentazione, si consuma il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
L’oggetto materiale del reato sono le fatture o gli altri documenti (i quali devono però avere valore probatorio ai fini fiscali) come ad esempio ricevute fiscali, scontrini, note di credito, note di debito, schede carburante, documenti di trasporto, etc..
Essi, però, devono riguardare operazioni inesistenti. Queste, si distinguono in insistenza oggettiva o soggettiva.
Per inesistenza oggettiva, si intendono operazioni che sono materialmente inesistenti, quindi mai avvenute, che comprendono anche l’inesistenza relativa (operazione esistente ma per un quantitativo inferiore a quello realmente avvenuto, ad esempio una sovrafatturazione).
Tipico esempio di ciò è la cosiddetta “cartiera”.
Per inesistenza soggettiva, si intendono i casi di fatturazioni eseguite a soggetti diversi da quelli per cui è stata effettuata prestazione.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del Decreto Legislativo n. 74 del 10/03/2000, il concorso di persone nel reato non è ammesso, poiché coloro che potrebbero concorrere formando le false fatture, sono soggetti a punizione ai sensi dell’art. 8 del medesimo decreto.
L’elemento soggettivo del reato, è individuato nel dolo specifico.
Mentre per quanto attiene alla prescrizione, ex art. 157 c.p., è individuata in anni 6, nel caso non vi siano atti interruttivi, ed in anni 7 e mesi 6, qualora si verifichino atti interruttivi. Il termine utile ai fini della prescrizione decorre dalla data di presentazione dichiarazione.
L’autorità Giudiziaria competente è il Tribunale in composizione monocratica ed è prevista la celebrazione dell’udienza preliminare.
In caso vi siano i presupposti, è possibile che vengano disposte intercettazioni ed applicate misure cautelari personali o patrimoniali.