// Approfondimenti sui delitti di calunnia ed autocalunnia - Avvocati Monza
a
Copyright 2016 Avvocati Monza.
All Rights Reserved.

14:30 - 19:30

Ora ricevimento al pubblico

039 2917843

Chiamaci per una consulenza

Search

Approfondimenti sui delitti di calunnia ed autocalunnia

Avvocati Monza > AvvocatI Monza  > Approfondimenti sui delitti di calunnia ed autocalunnia

Approfondimenti sui delitti di calunnia ed autocalunnia

furto

La calunnia è annoverata tra i delitti da considerarsi contro l’attività giudiziaria.
Il reato di calunnia è previsto e punito dall’articolo 368 del codice penale e mira a salvaguardare un duplice interesse: in primo luogo l’interesse a non instaurare processi penali contro un innocente ed in seguito l’onore e la libertà personale del cittadino che non ha colpe.

 
Il reato di calunnia può essere commesso da chiunque, e deve considerarsi plurioffensivo in quanto lede sia dello Stato (amministrazione della giustizia) che della persona falsamente incolpata.
La calunnia consiste nell’incolpare qualcuno di un reato pur conoscendo la sua innocenza, due sono le modalità mediante le quali essa può manifestarsi: calunnia formale e calunnia materiale.

 
La calunnia formale può realizzarsi tramite una denuncia, una querela, una richiesta o un’istanza; la calunnia materiale si manifesta simulando a carico del soggetto falsamente incolpato le tracce di un reato (a differenza che nella simulazione, non è sufficiente che le tracce lascino supporre la commissione di un illecito, ma esse devono necessariamente indicare in modo inequivocabile il soggetto che ne è l’autore). Il fatto oggettivo di incolpazione deve in primo luogo essere un reato (delitto o contravvenzione) specifico (dunque il reato di calunnia si configura ogni volta in cui si attribuisce un reato diverso e più grave di quello che l’accusato ha effettivamente commesso); può, senza alcuna differenza, trattarsi di un reato reale o immaginario, purché risulti astrattamente riconducibile ad una figura criminosa (nel caso di un reato reale, ciò che conta è che il soggetto agente sappia che non ne sia responsabile il soggetto cui viene falsamente attribuito).

 
Non è possibile fare appello alla calunnia in presenza di cause soggettive di esclusione della pena, ad esempio per quanto riguarda l’immunità per ragioni politiche, la non punibilità per effetto di una qualità personale ovvero in caso di non imputabilità per età o infermità mentale.
Riguardo alle cause di estinzione relative al reato attribuito, la calunnia sussiste ove la causa estintiva si verifichi successivamente alla falsa denuncia. Se il reato è perseguibile a querela, richiesta o istanza e non è stata proposta, la calunnia non è configurabile data l’impossibilità di avviare il procedimento penale, così vale per tutte le ipotesi in cui la falsa incolpazione sfocerebbe in una declaratoria di improcedibilità.
La calunnia prevede un dolo generico in quanto non è necessario che il calunniatore persegua lo scopo effettivo di far condannare l’innocente, anzi potrebbe anche essersi messo d’accordo con l’incolpato al fine di costruirgli un alibi. Se chi denuncia dubita dell’innocenza dell’incolpato, il dolo è escluso solo se sono legittime le ragioni per dubitare e non se vi è malizia nel farlo.
La calunnia formale si consuma nel momento in cui l’Autorità riceve l’informazione calunniosa; la calunnia materiale si verifica invece quando L’Autorità viene a conoscenza delle tracce simulate.
La calunnia è punita con la reclusione da due a sei anni e ne assume la competenza il Tribunale collegiale.

 

L’articolo 368 prevede tre circostanze aggravanti: la prima è che la pena aumenta se s’incolpa qualcuno di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore, nel massimo, a dieci anni o un’altra pena più grave (secondo comma); la reclusione va dai quattro ai dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore ai cinque anni (terzo comma); la reclusione va dai sei ai venti anni, se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo (terzo comma).
Non si configurano più reati di calunnia in caso di una stessa incolpazione presso autorità diverse e nell’ ipotesi di cumulo di una calunnia in forma verbale e di una calunnia in forma materiale. Vi sarà concorso formale in calunnia invece, se con una sola azione si denunciano più persone innocenti o quando con una sola denuncia si attribuiscono falsamente alla stessa persona più reati, poiché così agendo, il corretto funzionamento della giustizia viene di fatto leso più volte.
La calunnia è un delitto a forma libera, perciò l’attribuzione calunniosa può anche avvenire in forma implicita, purché venga effettuata in modo da permettere di verificare, a scanso di equivoci, il soggetto falsamente incolpato.

 

Secondo la Giurisprudenza: Il delitto di calunnia può essere commesso non solo nella forma diretta, cioè attraverso una denuncia presentata all’autorità giudiziaria, ma anche in forma indiretta, cioè attraverso una segnalazione del fatto-reato a un’altra autorità che a quella giudiziaria ha l’obbligo di riferire; ed è configurabile non solo quando si riferiscono fatti dei quali si assume di aver avuto una diretta percezione, ma anche allorquando si rappresentano quei fatti come oggetto di altrui conoscenze o addirittura predisponendo maliziosamente quanto sia sufficiente perché possa profilarsi la necessità di avviare determinate indagini nei confronti di soggetti della cui innocenza si è così certi da dover ricorrere all’artificiosa creazione della prova della loro responsabilità (Fattispecie nella quale il ricorrente, nel quale doveva identificarsi la fonte di una notizia calunniosa fatta pervenire ai Servizi di sicurezza, lamentava l’impossibilità di configurare a suo carico il delitto di cui all’art. 368 cod. pen., sul rilievo – ritenuto, peraltro, corretto dalla S.C. – che, a norma dell’art. 9, comma terzo, della legge 24 ottobre 1977 n. 801, soltanto i direttori dei Servizi di sicurezza e, non altri, sono obbligati a fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi ai fatti configurabili come reato) (Cass. Pen., Sez. Un., 23 febbraio 1996 (23 novembre 1995), n.2110).
Come da sentenza penale della Cassazione, sezione VI, del 18 marzo 2004, n. 13309: Ricorrono gli estremi del reato di calunnia quando l’imputato travalicando il rigoroso rapporto funzionale tra la sua condotta e la confutazione dell’imputazione, non si limiti a ribadire la insussistenza delle accuse a suo carico, ma assuma ulteriori iniziative dirette a coinvolgere altri, di cui conosce l’innocenza, nella incolpazione, specifica e circostanziata, di un fatto concreto e da ciò derivi la possibilità di inizio di un’indagine penale da parte dell’autorità.

 

In merito alla configurabilità della calunnia in caso di causa estintiva già esistente al momento della falsa incolpazione, in dottrina, la tesi dominante si dichiara per la configurabilità della calunnia sul duplice presupposto che, un procedimento penale può sicuramente essere avviato, anche se poi sfocia in una declaratoria di estinzione, e che un procedimento per causa estintiva resta comunque un danno per un innocente (Antolisei, Pagliaro). L’antitesi, richiamando la ratio di tutela (evitare irrogazioni di sanzioni ingiuste) esclude la calunnia in virtù del fatto che, la causa estintiva antecedente alla denuncia fa venire meno la possibilità che il reo venga condannato (Fiandaca).
Così come la calunnia, anche l’autocalunnia rientra nella categoria dei delitti contro l’attività giudiziaria.

 

L’autocalunnia è il reato previsto e punito dall’articolo 369 del codice penale. L’intenzione della norma è impedire che l’autorità giudiziaria venga fuorviata nella persecuzione dei reati.
L’autocalunnia si differenzia dalla calunnia principalmente in virtù dell’agente, che nell’autocalunnia incolpa se stesso e non terzi del reato, tuttavia altre differenze si riscontrano nelle modalità, poiché non è configurabile il reato di autocalunnia reale, e nell’autocalunnia manca chiaramente il riferimento alla querela, alla richiesta o all’istanza, dal momento che non è ammissibile proporre tali atti contro se stessi. Dunque le modalità tipiche di realizzazione del reato di autocalunnia sono la dichiarazione (che può essere resa in forma anonima o sotto falso nome), e la confessione resa dinnanzi all’autorità giudiziaria.
Nell’autocalunnia si palesa un dolo generico, in quanto l’autocalunniatore deve essere consapevole non solo della sua innocenza, ma anche del carattere criminoso del fatto di cui lui stesso si incolpa.
L’autocalunnia è punita con la reclusione da uno a tre anni.

 

Per avere maggiore chiarezza in cosa consista il reato di autocalunnia si espone il seguente caso:
Tizio si autoincolpa falsamente di un reato previo accordo con terzi che confermano la falsa incolpazione.
In astratto sono prospettabili quattro soluzioni: 1ª) tutti rispondono di autocalunnia (Tizio quale autore, gli altri a titolo di concorso) e calunnia (i terzi quali autori, Tizio quale concorrente); 2ª) Tizio risponde di autocalunnia, i terzi di calunnia; 3ª) tutti rispondono a titolo di calunnia; 4ª) in dottrina e giurisprudenza prevale la soluzione che tutti (Tizio in quanto autore, gli altri a titolo di concorso) debbano rispondere di autocalunnia. Parte della dottrina (Fiandaca) osserva che l’accordo presuppone il consenso dell’incolpato e quindi il fatto acquisisce il disvalore tipico dell’autocalunnia: tutti i soggetti risponderanno ex art. 369 c.p. In mancanza di un precedente accordo, invece, l’estraneo realizza sempre la fattispecie di calunnia, anche se intende successivamente aderire all’azione di un soggetto che si è autoincolpato (Pagliaro).