Affido dei figli minori dopo la separazione
L’affido dei figli minori dopo la separazione consiste nella suddivisione della responsabilità genitoriale sui figli minorenni in situazioni di non convivenza dei coniugi, causata dalla separazione e dal divorzio dei genitori.
Il nostro ordinamento, con la riforma introdotta del 2006, predilige la forma di affido dei figli minori dopo la separazione che sia condiviso o congiunto, con il quale si prevede, in caso di cessazione della convivenza dei coniugi, l’attribuzione ad entrambi della responsabilità genitoriale in regime di comune accordo, lasciando ad uno solo di essi la collocazione prevalente dei figli.
Ciò significa che i genitori eserciteranno la propria responsabilità genitoriale sui figli minori allo stesso modo in cui la esercitavano in regime di matrimonio, confrontandosi ed accordandosi su tutte le scelte e decisioni riguardanti la prole e non potendo prendere unilateralmente iniziative di carattere eccezionale o straordinario che possano condizionare la vita dei figli, senza, appunto, il consenso dell’altro coniuge e, comunque, con riguardo al primario interesse degli stessi.
Pertanto, nel nostro ordinamento vige il principio della bi-genitorialità, che consiste nel diritto dei figli di continuare a mantenere con entrambi i genitori rapporti equilibrati anche dopo la cessazione della convivenza.
L’affido dei figli minori dopo la separazione ad entrambi i genitori (affido condiviso) è oggi la forma principale di affidamento della prole, cui si affianca l’affidamento congiunto, già previsto nella precedente normativa, che richiede sempre la completa cooperazione tra i genitori.
D’altro canto, in alcuni casi, nonostante il favore legislativo per cui il giudice che pronuncia la separazione ed i consequenziali provvedimenti relativi ai figli minorenni deve valutare, prima di ogni altra, la soluzione che porta all’affidamento ad entrambi i genitori, può accadere che la miglior tutela dell’interesse del minore debba portare a scegliere la soluzione dell’affido esclusivo in capo ad uno solo dei genitori o, addirittura, all’affidamento super esclusivo.
Infatti, pur rimanendo l’affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori la formula privilegiata dal nostro ordinamento, non impedita nemmeno dall’esistenza di una conflittualità tra i coniugi , il giudice della separazione, valutato il primario interesse morale e materiale del minore, dovendo sempre adottare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ed ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, in alcuni casi potrà optare per il regime dell’affido esclusivo del figlio in favore di un solo genitore.
In tali circostanze la decisione del giudice sarà fondata dal fatto che il genitore non affidatario non adempie, per esempio, ai propri doveri di mantenimento della prole o non rispetta il regime delle visite violando, così, il primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori.
Sarà, altresì, da escludere l’affido condiviso dei figli minori dopo la separazione quando il genitore non affidatario manifesti una palese inidoneità educativa o mostri un totale disinteresse nei confronti dei figli minori, non versando, appunto, il contributo al mantenimento e tenendo condotte elusive e di ostacolo alle iniziative dell’altro genitore.
Con l’affido esclusivo dei figli minori dopo la separazione, il genitore affidatario ha, di regola, l’esercizio della titolarità genitoriale, anche se le decisioni di maggior interesse per i minori sono adottate da entrambi i genitori.
Pertanto, anche in caso di affido dei figli minori dopo la separazione ad uno solo dei genitori (affido esclusivo), permangono in capo al genitore non affidatario la titolarità e la responsabilità genitoriale in ordine alle scelte ed alle determinazioni più rilevanti come salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita dei figli minori.
D’altro canto, in alcuni casi si rende necessario, nel primario interesse dei figli, rimettere al genitore monoaffidatario anche l’esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle sopra indicate scelte più rilevanti per la vita della prole, potendosi parlare di affido superesclusivo, nelle situazioni in cui, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi dei figli minori sia inibita nel suo funzionamento a causa del completo e grave disinteresse dell’altro genitore per la propria famiglia.
Resta inteso che la concentrazione della genitorialità e della responsabilità in capo ad uno dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità in capo ad uno solo dei genitori della responsabilità genitoriale, modificandone solo l’esercizio: il genitore non affidatario ha, infatti, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione dei figli minori e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse.