Art. 650 c.p. : presupposti del reato e sanzioni
In questo periodo in cui tutto il mondo è alle prese con il Covid-19 (Coronavirus) torna in auge il reato previsto e punto dall’ art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell’autorità)
La norma stabilisce che chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a € 206.
Il reato previsto e punito dall’art. 650 c.p. è una contravvenzione, punibile ai sensi dell’art. 42 comma 4 c. p. a titolo di dolo e di colpa, con la pena detentiva dell’arresto fino a tre mesi oppure, alternativamente, con la pena pecuniaria dell’ammenda fino ad € 206.
Il bene giuridico tutelato è l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica.
La condotta penalmente rilevante consiste nella violazione di un provvedimento adottato dall’Autorità, contingibile ed urgente, che impartisca un ordine specifico ad un soggetto determinato, individuale o comunitario.
La ratio della prescrizione imposta, porre in essere o astenersi da una certa condotta, è la tutela di interessi di carattere generale e collettivo, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, di ordine pubblico o di igiene (Cass. pen., 8 ottobre 2018, n. 44957; Cass. pen., sez. I, 27 giugno 2016, n. 26679; Cass. pen., sez. I, 21 ottobre 2014, n. 46004; Cass. pen., sez. I, 8 febbraio 2012, n. 9157).
A titolo esemplificativo, configura la violazione dell’art. 650 c.p. la condotta di chi non osserva:
• l’ordinanza del Sindaco o del Prefetto che, per ragioni di ordine pubblico, imponga la circolazione dei veicoli a targhe alterne (Cass. Pen., sez. I , 05 novembre 1985);
• l’ordine di presentarsi presso l’Autorità di Polizia per adempimenti, per motivi di giustizia (Cass. pen., sez. I, 06 maggio 2008, n.20308);
• il provvedimento di revoca della patente di guida adottato del Direttore dell’Ufficio della Motorizzazione civile per ragioni di sicurezza pubblica, rifiutandosi di consegnare materialmente la predetta patente (Trib. Udine, 28 marzo 2008; Cass. pen., sez. I , 16 giugno 1998, n. 3544);
• l’ordinanza comunale che, per ragioni di salubrità dell’ambiente, impone la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto presenti nel territorio sottoposto alla bonifica (Cass. pen., sez. I, 01 ottobre 2014, n.49646);
• il D.P.C.M. 8 marzo 2020 ed il successivo D.P.C.M. 9 marzo 2020 impongono a ciascun soggetto presente sul territorio della Repubblica Italiana il rispetto di precise misure di contenimento della diffusione del virus Coronavirus Covid-19, (infatti l’art. 4 comma 2 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 prevede che colui che violi le imposizioni impartite è punito per il reato di “Inosservanza dei provvedimento dell’Autorità”, ai sensi dell’ art. 650 c.p.)
tra cui il divieto:
• di spostarsi al di fuori del proprio comune di domicilio, abitazione o residenza o all’interno dello stesso, se non per esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute
• per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus, di uscire dalla propria abitazione o dimora;
• di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
A carico del soggetto colto in inottemperanza delle prescrizioni imposte, l’Autorità preposta redige verbale di identificazione con indicazione della norma violata (art. 650 c.p.), con nomina di un difensore di fiducia o d’ufficio e con richiesta di elezione di domicilio, e comunica la notizia di reato per l’apertura della fase di indagine.
La disposizione di cui all’art. 650 c.p. ha natura sussidiaria, ossia trova applicazione allorquando l’inosservanza del provvedimento dell’Autorità non sia sanzionata da alcun’altra norma penale o amministrativa e la tutela degli interessi coinvolti non sia garantita da alcun altro specifico meccanismo (Cass. pen., sez. III, 15 febbraio 2019, n.25322; Cass. pen. , sez. I , 27 novembre 2017 , n. 44957; Cass. pen., sez. I, 19 aprile 2016, n. 44126; Cass. pen., sez. I, 13 gennaio 2015, n. 4445)
Per ragione di giustizia deve intendersi qualunque provvedimento od ordine finalizzato a rendere possibile o più agevole l’attività del giudice, del pubblico ministero, degli ufficiali di polizia giudiziaria, mentre per ragioni di sicurezza pubblica devono intendersi tutti i provvedimenti ovvero gli ordini amministrativi a tutela della sicurezza collettiva, intesa come preventiva eliminazione di situazioni pericolose per i consociati. (Cass. pen., sez. I, 15 settembre 2015, n. 45543; Cass. pen., sez. I, 7 febbraio 2013, n. 11049).
Il Giudice Penale è chiamato a valutare preliminarmente la legittimità del provvedimento, che sia legalmente dato sotto i tre profili tradizionale della violazione di legge, eccesso di potere ed incompetenza, e solo successivamente ad accertare nel merito la violazione ( Cass. pen., sez. I, 17 gennaio 2018, n.54841; Cass. pen., sez. I, 7 febbraio 2012, n. 11448; Cass. pen., sez. I, 16 novembre 2010, n. 555; Cass. pen., sez. I, 29 settembre 1997, n. 991; Cass. pen., sez. I, 3 luglio 1996, n. 7954).
Infine, essendo il reato di cui all’ art. 650 c.p. di natura contravvenzionale, ai sensi dell’art. 162 bis c. p. l’indagato o imputato può accedere nei termini e nei modi di legge alla richiesta di oblazione c.d. “facoltativa” in quanto non risulta un suo diritto, come nella c.d. oblazione “obbligatoria” prevista dall’art. 162 c. p. ma viene concessa in via discrezionale dal Giudice a cui è presentata la domanda.
Giova precisare che a seguito del Decreto Legge del 25.03.2020, le condotte sopra descritte in relazione all’emergenza Covid-19, non sono più considerate penalmente rilevanti ai sensi dell’art. 650 c.p. ma vedranno l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 400,00 a 3.000,00 Euro.
Mentre per le vecchie contestazioni elevate saranno automaticamente convertite nella misura della metà del minimo attualmente previsto, cioè 200,00 Euro.