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Il furto: delitto previsto e punito dagli artt. 624 e 625 del codice penale

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Il furto: delitto previsto e punito dagli artt. 624 e 625 del codice penale

furto

Tra i delitti contro il patrimonio mediante violenza rientra il furto, reato previsto e punito dall’articolo 624 del codice penale, a rigore del quale:  “Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da centocinquantaquattro euro a cinquecentosedici euro. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n.7 e 625”.

 
Non vi è un accordo univoco su quale interesse il reato di furto offenda, esistono infatti due diversi orientamenti: secondo un primo orientamento l’interesse che deve essere tutelato dal furto è il bene giuridico, cioè il potere di fatto (possesso o detenzione) che il soggetto aveva sulla cosa sottratagli. Per i fautori del secondo orientamento invece, l’oggetto di tutela è la situazione di diritto che, in base alle concezioni, è riferita alla sola proprietà o ai diritti reali complessivamente considerati o, secondo altri, anche ai diritti reali di godimento.
Il furto è un reato comune che può essere commesso da chiunque. Oggetto di discussione è la configurabilità del fortum rei propriae o furtum possessionis, ossia della sottrazione commessa dallo stesso proprietario ai danni di chi esercita sulla cosa un diritto reale o personale di godimento. Ipotesi che è da escludersi se si intende per “cosa altrui” l’oggetto di proprietà di altri.
Il proprietario della cosa sottratta è sicuramente legittimato a presentare querela, ma lo è anche il titolare di un interesse giuridicamente rilevante connesso con la cosa sottratta.

 
La condotta nel reato di furto, ossia l’impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, fa leva su tre concetti: il primo è la detenzione, ossia il presupposto affinché si realizzi la sottrazione e l’impossessamento. Secondo la dottrina maggioritaria, la detenzione è il potere di disponibilità, attuale o solo virtuale, ma pur sempre effettivo, sulla cosa. La detenzione comprende perciò tutte quelle situazioni di fatto che, in quanto socialmente riconoscibili, determinano l’appartenenza di cose a terzi (per esempio la biancheria ad asciugare in un prato o i materiali presso un cantiere). Configurano invece il reato di furto le ipotesi (per esempio il furto di una valigia da parte di un facchino o delle posate da parte di un commensale) in cui la cosa sottratta si trova improvvisamente nelle mani dell’autore della sottrazione, che degrada così a longa manus, rispetto a chi esercita un potere di autonoma signoria (il proprietario della valigia o il padrone di casa) (Fiandaca-Musco).

 
Il secondo concetto su cui fa leva la condotta nel reato di furto è la sottrazione, che dalla parte del soggetto passivo coincide con lo spossessamento della cosa, mentre dal punto di vista del soggetto attivo è la condizione per un nuovo impossessamento. Per sottrazione si intende la condotta che determina l’uscita della cosa dalla signoria di fatto del precedente possessore. Le modalità e i mezzi di realizzazione della condotta sottrattiva possono essere molteplici.
Allo spossessamento o sottrazione segue l’impossessamento: la cosa esce dalla sfera possessoria di un soggetto per entrare in quella di un altro, che acquista così un personale e autonomo potere di signoria sulla cosa.
Il dolo del furto è costituito dalla volontarietà della sottrazione e dell’impossessamento, nella consapevolezza dell’“altruità” della cosa sottratta e al fine di trarne profitto; si tratta di un dolo specifico, poiché ai fini della consumazione del reato, non è necessario che il profitto (si discute se debba o meno essere ingiusto) sia di fatto conseguito, ma è sufficiente che l’agente miri a conseguirlo.

 
Al fine di individuare il momento consumativo, si distinguono i criteri della concretatio (è sufficiente mettere le mani sulla cosa altrui perché vi sia impossessamento), dell’oblatio (la cosa deve essere spostata in un luogo fuori dalla portata del detentore), e dell’illatio (la cosa deve esser portata nel luogo prestabilito dal ladro). Tutti questi criteri si prestano a rilievi critici, per cui oggi, sul presupposto che la sottrazione e l’impossessamento sono due momenti che, sebbene spesso contestuali, non per forza corrispondono, si prospetta l’alternativa di far coincidere la consumazione o con il perfezionamento della sottrazione, ovvero con l’impossessamento. Coloro i quali sostengono la perfetta coincidenza tra i momenti della sottrazione e dell’impossessamento, preferiscono invece il criterio dell’amotio che punta sullo spostamento della cosa dal luogo in cui si trova.
Il tentativo di furto ha un ambito di applicazione più o meno ampio sulla base dell’ opzione seguita in tema di consumazione. Chi ritiene che sottrazione ed impossessamento coincidano, anticipa la perfezione del reato fino al momento in cui il soggetto agente ha solo esercitato un potere del tutto momentaneo sulla cosa. Al contrario, per coloro che distinguono i due momenti, nell’ipotesi sopra prospettata si configurerebbe solo un tentativo di furto, in quanto solo l’impossessamento determina la consumazione; prima di allora, si ha solo il tentativo.
Il reato di furto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da 154 a 516 euro.

 
A seguito della modifica dell’articolo 625 c.p., apportata dalla legge 26 marzo 2001, n.128, che ha soppresso le aggravanti previste dal n. 1 e 4 (quest’ ultima solo all’ipotesi di furto con strappo) e le ha trasformate in fattispecie autonome di reato, ora disciplinate dall’art. 624-bis c.p. (“Furto in abitazione o furto con strappo”), il furto è aggravato:
1. se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento: si parla di furto violento quando l’agente manifesta uno dei comportamenti tipizzati dall’articolo 392 del codice penale (danneggiare, trasformare, mutare la destinazione, rompere una cosa); il furto diventa fraudolento quando si utilizza un accorgimento che sorprenda o soverchi, con insidia, la contraria volontà del detentore (in questa ipotesi per molti rientra l’apertura delle serrature, secondo altri la fraudolenza si manifesta nel mezzo impiegato e non nell’obiettivo raggiunto);
2. se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso: l’espressione “indosso” viene utilizzata in senso ampio, cioè è sufficiente che il reo porti le armi o i narcotici “con sé”. L’eventuale liceità del porto d’armi esclude la relativa contravvenzione, ma non l’aggravante in esame;
3. se il fatto è commesso con destrezza: a seguito della modifica del 2001, questa rimane l’unica circostanza prevista dal n. 4 dell’articolo 625 del codice penale. Oggetto di discussione è il grado di destrezza richiesto: secondo una sentenza della Cassazione (Cass., sez. III, 8 maggio 2007-1 ottobre 2007, n.35872) è sufficiente qualsiasi situazione, oggettiva o soggettiva, di cui il ladro approfitti per ingannare la vittima, senza che sia necessario l’uso di un’eccezionale abilità. Ciò che distingue la destrezza dalla fraudolenza è che, la prima mira a superare la vigilanza del detentore, mentre la seconda a far venire meno tale vigilanza; per questo motivo le due circostanze possono concorrere;
4. se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio: si prevedono tre situazioni diverse. La prima è data dal numero delle persone: la dottrina parteggia perché tutti i soggetti offrano un contributo materiale, la giurisprudenza prevalente si esprime dichiarando che sia sufficiente un contributo morale (Cass. 24 aprile 1957, Battisti, Cass. 23 febbraio 1970, Diotelleri). Il travisamento consiste in un’alterazione dei segni del viso che impedisce di riconoscerne la vera identità. Alcuni sostengono che perché l’aggravante si configuri, non è richiesto che il travisamento sia stato effettuato allo scopo di commettere il furto: è sufficiente che, nel momento in cui il fatto viene commesso, l’individuo si trovi travisato. L’aggravante in esame definisce come terza situazione il furto commesso da persona che simuli la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, le cui nozioni si ricavano dagli articoli 357 e 358 del codice penale. L’aggravante non è da applicarsi se il ladro ricopre realmente le qualifiche sopra menzionate, poiché per essere applicata l’aggravante richiede la simulazione di tali qualifiche, ma nel caso in cui il ladro abbia abusato dei suoi poteri o violato i doveri connessi alla sua funzione o servizio, il furto verrà ritenuto aggravato dalla circostanza comune di cui al n. 9 dell’articolo 61 del codice penale. La simulazione dev’essere inoltre contestuale al furto, altrimenti si ricadrebbe nel furto fraudolento di cui all’articolo 625 n.2;
5. se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o altri servizi ove si somministrino cibi o bevande: il bagagliaio dei viaggiatori, solitamente, non viaggia con essi, ma viene posto per necessità in luoghi in cui risulta più facile la sottrazione, la ratio di tale norma sta proprio nella minore difesa che il bagagliaio dei viaggiatori ha rispetto ad altri oggetti. La norma viene applicata in circostanza di tre requisiti: a) il soggetto passivo deve essere un “viaggiatore”; b) l’oggetto deve essere il suo “bagaglio”; c) il fatto deve realizzarsi in uno dei luoghi indicati dalla norma;
6. se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate al pubblico servizio o pubblica utilità, difesa o reverenza: per quanto riguarda la prima ipotesi, le difficoltà riguardano i contorni del carattere pubblico dell’ufficio o stabilimento: la giurisprudenza maggioritaria guarda al carattere pubblico della funzione svolta all’interno del luogo, indipendentemente da chi ne sia il proprietario (Cass. 16 marzo 1964, Sabattini). Nella seconda ipotesi si fanno rientrare il sequestro e il pignoramento civile, penale o amministrativo; per le cose sottoposte a procedura fallimentare la giurisprudenza prevalente adotta un’interpretazione estensiva. Per quanto riguarda la terza situazione, sono richiesti due requisiti: il primo è che le cose siano esposte alla pubblica fede, intesa dalla giurisprudenza maggioritaria come esposizione della cosa anche in luoghi privati, purché possa essere raggiunta da chiunque senza che sia necessario superare ostacoli particolari; il secondo requisito è la necessita, piuttosto che la consuetudine o la destinazione della cosa come causa della pubblica esposizione. La quarta ed ultima ipotesi dell’articolo 625 n. 7 riguarda il furto di cose destinate al pubblico servizio o utilità (nel senso di uso di pubblico vantaggio o di utilità collettiva), di cose destinate a pubblica difesa (escluse le cose rivolte alla difesa del singolo) e, infine, di cose destinate a pubblica reverenza (intesa in senso vasto dalla giurisprudenza, che vi fa rientrare anche beni ornamentali, come statue e dipinti);
7. se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria: questa ipotesi si definisce di furto abigeato. Il dilemma riguarda il numero di capi di bestiame necessario perché si formi una mandria, la giurisprudenza rinvia alla discrezionalità del giudice;
8. se è commesso su armi, munizioni, o esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o altri locali adibiti alla custodia di esse: l’aggravante del furto di armi è prevista dall’articolo 4 della legge 533 del 1977, elaborata nel quadro della legislazione anti-terrorismo, per garantire l’ordine pubblico;
8-bis. se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto (numero aggiunto dall’art. 3 l. 15 luglio 2009 n. 94 cd. “pacchetto sicurezza 2009”);
8-ter. se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali, o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro (numero anch’esso, aggiunto dall’art. 3 l. cit. cd. “pacchetto sicurezza 2009”).

 
Il secondo comma dell’articolo 625 del codice penale prevede che “se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’art. 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1549”. Dunque è stabilito un sistema per il caso di concorso di due o più circostanze aggravanti speciali o di un’aggravante speciale con altra comune. Per l’ipotesi di concorso tra più circostanze speciali e più circostanze comuni non vi è alcun riferimento: la dottrina applica anche in tal caso la disciplina dell’art. 625, secondo comma, del codice penale. Per quanto riguarda l’ammissibilità del concorso fra le circostanze elencate nell’articolo in esame, al contrario della dottrina che la esclude, la giurisprudenza, considerando le previsioni come fattispecie a più norme, la ammette. In particolare, secondo la Cassazione è necessario distinguere tra circostanze autonome e distinte per diversità di carattere e di oggetto o per efficacia sintomatica, nel qual caso deve farsi luogo ad altrettanti aumenti o diminuzioni di pena quante sono le circostanze concorrenti; e circostanze incompatibili o l’una comprensiva dell’altra, in quel caso si procederà ad un unico aumento o diminuzione (Cass., Sez Un., 16 maggio 1951, Raimondi).
In conclusione, secondo l’attenuante prevista dall’articolo 625-bis del codice penale introdotto dalla legge del 2001: la pena può essere ridotta da un terzo alla metà se “il colpevole, prima del giudizio abbia consentito l’individuazione dei correi e di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere o occultare”.

 

Per quanto concerne la procedibilità, ai sensi del terzo comma dell’articolo 624, “il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più circostanze di cui agli artt. 61, n.7, e 625”.