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Il bene in comunione legale può essere pignorato

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Il bene in comunione legale può essere pignorato

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Il bene in comunione legale può essere interamente pignorato dal creditoreanche se colui che ha contratto il debito è solo uno dei coniugi. Lo dice la Corte di Cassazione, sezione III civile, nella sentenza n. 6230/2016 rigettando il ricorso di una coppia coniugata in regime di comunione dei beni, contro la procedura esecutiva immobiliare che aveva colpito un immobile, appunto, in comunione legale.

 

In questi casi, secondo la Suprema Corte, il coniuge non debitore non ha il diritto di che oggetto dell’esecuzione sia solo una quota del bene comune, né che la vendita forzata sia limitata ad una sola porzione materiale che corrisponda, per valore, alla metà del bene oggetto di esecuzione.

 

Resta, tuttavia, salvo il diritto del coniuge non debitore ad incassare, in sede di distribuzione del ricavato, la metà del ricavato (al lordo delle spese di procedura) risultante dalla vendita del bene.

 

Ebbene, in diverse occasioni la Corte di Cassazione ha configurato la comunione legale come “senza quote“.
Ciò significa che i coniugi non sono proprietari di una quota del bene aggredito, ma sono contitolari e comproprietari dei beni comuni nella loro interezza.

 

Conseguentemente, escludendo la sussistenza di una quota, non è applicabile il meccanismo processuale degli artt. 599 a 601 c.p.c., attesa la singolare particolarità del tipo di contitolarità, in capo a ciascun coniuge, sul bene.

 

È dunque legittima, posto che la qualificazione di quella comunione è una comunione senza quote o a mani riunite, l’aggressione di ognuno dei beni di essa facente parte, nella sua interezza e non per una inesistente quota della metà, fatto salvo il diritto del coniuge non debitore a percepire, in sede di distribuzione del ricavato, la metà dello stesso, al lordo delle spese di procedura, della vendita del bene.

 

Pertanto, ai sensi di quanto stabilito dalla Cassazione, per il debito di uno dei coniugi è correttamente sottoposto a pignoramento per l’intero il bene, pure se in parte compreso nella comunione legale con l’altro coniuge, con conseguente esclusione di ogni eccezione di irritualità o illegittimità degli atti tutti della procedura, fino all’aggiudicazione e al trasferimento di quello in favore di terzi compresi, nonché con esclusione della fondatezza della pretesa del debitore esecutato e dell’opponente originaria non solo di caducare tali atti, ma pure di separare di quel bene parti o quote o di conseguire dalla procedura esiti diversi dalla vendita per l’intero.

 

Rimane salvo il diritto del coniuge non debitore, al momento della distribuzione del ricavato della vendita, ad incassare la metà del ricavato lordo di essa, dovuta in dipendenza dello scioglimento, avutosi sia pure in via eccezionale limitatamente a quel bene, ma per esigenze di giustizia ed all’atto del decreto di trasferimento, della comunione legale in parola.