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Profili giuridici in merito al delitto di simulazione di reato

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Profili giuridici in merito al delitto di simulazione di reato

simulazione di reato

Per valutare i profili giuridici in merito al delitto di simulazione di reato occorre procedere ad una valutazione sia dottrinale che giurisprudenziale del suddetto reato.
Tra i delitti contro l’attività giudiziaria ed in particolare, tra i delitti di falsità della notitia criminis si annovera la simulazione di reato, crimine previsto e punito dall’articolo 367 del codice penale.

 
La dottrina non è conforme nel definire quale debba essere l’interesse da tutelare nella lotta alla simulazione di reato. Vi è chi, come Fiandaca e Musco, trova che lo scopo della norma consista nell’impedire che l’attività giudiziaria venga messa in moto per rincorrere reati immaginari, rischiando lo sviamento delle sue funzioni istituzionali; altri, tra i quali Pagliaro, sostengono ci si trovi innanzi ad un reato plurioffensivo il cui oggetto della tutela abbraccerebbe anche l’interesse a che un innocente non subisca un’accusa ingiusta o venga perseguito penalmente; altri ancora, come Cadoppi si appellano alla tranquillità pubblica.
La simulazione di reato viene configurato come reato di pericolo poiché vi è la concreta possibilità che sfoci in un procedimento penale.

 
La simulazione di reato può essere commessa da qualunque soggetto nei riguardi dello Stato e la compresenza nella stessa vicenda di due ipotesi distinte ed equivalenti non dà origine a distinti reati.
La simulazione di reato si distingue in simulazione formale e simulazione materiale. La simulazione di reato formale può tradursi tramite una denuncia (anche se anonima o presentata sotto falso nome), una querela, una richiesta oppure un’istanza, con la quale si dichiara falsamente l’avvenimento di un reato, dando il via ad un procedimento penale.

 
La simulazione di reato materiale consiste nel simulare le tracce di un reato mai commesso, intervenendo sulle cose, sulla propria persona o sulla persona altrui, e sempre allo scopo di avviare un procedimento penale. Nel caso in cui vengano simulate le tracce di un reato realmente avvenuto, l’articolo 367 non potrà essere applicato; qualora ne sussistessero i presupposti, potrà configurarsi un altro tipo di reato (ad esempio la frode processuale, prevista e punita dall’articolo 374 del codice penale).
Per quanto riguarda la simulazione di reato, a fronte di quanto generalmente richiesto per la sussistenza del dolo, la volontà colpevole deve anche includere la consapevolezza che la simulazione possa dar luogo all’instaurazione di un processo penale.

 
Nella simulazione di reato formale, la consumazione del crimine coincide con la ricezione della notitia criminis da parte dell’autorità; nella simulazione di reato materiale non vi è un’opinione unanime: secondo l’ orientamento dominante, sostenuto da Antolisei, la consumazione del reato si verifica nel momento in cui le tracce vengono scoperte dagli organi competenti; altri, tra i quali Guadagno e Cantarano, ritengono invece che il reato si consumi non appena emergano le finte tracce, a prescindere da un contatto tra l’autorità e il fatto simulato.
La simulazione di reato è un delitto punito con la reclusione da uno a tre anni. Ai sensi dell’articolo 370, la pena viene diminuita se la simulazione di reato concerne un fatto previsto dalla legge come contravvenzione. Il reato di simulazione è di competenza del Tribunale monocratico.
È importante puntualizzare sull’oggetto della simulazione e sulla diversità del reato simulato rispetto a quello verificatosi.

 
Secondo due sentenze della Corte di Cassazione (datate 7 febbraio 1975 e 7 maggio 1985) “La simulazione sussiste anche nel caso in cui si denunci un reato essenzialmente diverso da quello verificatesi: occorre che l’alterazione della verità incida sulla struttura del reato stesso sino a determinare un mutamento del nomen juris”.
La Cassazione, sezione VI, con sentenza n. 9056 del 12 ottobre 1985 ha stabilito che: “è configurabile il reato di simulazione di reato in tutti i casi di denuncia di un furto il quale sia stato realmente consumato, ma in ordine a beni in tutto o in parte diversi, sotto il profilo qualitativo, dagli oggetti di cui è stata denunciata la sottrazione”.

 
Con due sentenze (6 maggio 1980 e 21 dicembre 1983) la Corte di Cassazione si è pronunciata asserendo che: “In senso non del tutto conforme è stato escluso il delitto in esame nell’ipotesi in cui la divergenza tra accaduto e denunciato riguarda soltanto le modalità esecutive o circostanze secondarie che non incidono sulla natura giuridica del reato realmente verificatosi. Secondo questo orientamento non si avrebbe simulazione nel caso di denuncia di un auto rubata, poi ritrovata, ed anche di accessori non realmente sottratti”.
Sul rapporto intercorrente tra il delitto di simulazione di reato e quello di calunnia, la Giurisprudenza, con sentenza della Cassazione, sezione VI, n. 26114 del 18 giugno 2003 ha decretato che: “La simulazione di reato consiste nell’ingenerare una apparenza di una situazione delittuosa, mentre la calunnia è caratterizzata da un quid pluris, costituito dall’univoca riferibilità dell’accusa, direttamente o indirettamente formulata, ad una persona determinata o determinabile. Tra i due delitti è escluso il concorso in quanto la simulazione oggettiva di un reato diretta a prospettare una falsa incolpazione dello stesso in danno di una persona determinata, realizza un reato progressivo, ove il disvalore della simulazione è assorbito da quello della calunnia”.

 
Esempio: Tizio denuncia falsamente di aver smarrito un assegno bancario, da lui precedentemente consegnato a Caio, al fine di bloccarne l’incasso. Abbandonata la tesi che la condotta in questione possa integrare il reato di cui all’articolo 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) in cui è necessario che una specifica norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero, i profili di rilevanza penale della falsa denuncia vengono recuperati attraverso l’incriminazione per il delitto di calunnia e non di simulazione di reato, in quanto attraverso la falsa denuncia si accusa implicitamente il portatore, e quindi una persona ben individuata, di essersi fraudolentemente procurata il titolo (Messina-Spinnato, Manuale breve Diritto Penale).

 
Affrontando il rapporto intercorrente tra il delitto di simulazione di reato e la ritrattazione, la Giurisprudenza ha stabilito che: “La ritrattazione esclude il configurarsi del reato di simulazione quando interviene con una immediatezza tale che dalla condotta simulatrice non scaturisce la possibilità di inizio di un procedimento penale” (Cass. 11 aprile 1973; contra Cass. 2 febbraio 1971).