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Unioni Civili: si apre un nuovo capitolo del diritto di famiglia

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La legge n. 76/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21.05.2016 n. 118, regolamenta le unioni civili di persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto, che possono riguardare sia le coppie di fatto omosessuali sia le coppie di fatto eterosessuali. L’aspetto maggiormente innovativo della nuova legge riguarda l’introduzione dell’istituto delle unioni civili, che disciplina le unioni civili tra persone dello stesso sesso in modo quasi equivalente a quanto previsto dal vigente ordinamento per le coppie coniugate.

Tanto è vero che, oggi, è consentito a due persone maggiorenni dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, di costituire un nucleo familiare, mediante dichiarazione di fronte all’Ufficiale di Stato Civile, alla presenza di due testimoni. Il Pubblico Ufficiale provvederà, poi, a registrare la dichiarazione ricevuta nei registri dello Stato Civile da cui poter estrarre il certificato contenente tutti i dati. Come sopra accennato, l’unione civile sarà caratterizzata da diritti e doveri quasi equivalenti a quelli derivanti dal matrimonio, esclusa l’adozione.

Pertanto, dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e della convivenza. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in proporzione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. I due partner avranno anche la possibilità di scegliere il cognome dell’altro anteponendolo o posponendolo al proprio. Poiché l’unione civile attribuisce a ciascuna parte lo status analogo a quello che deriva dal matrimonio, chi è legato da un’unione civile non può concluderne un’altra o contrarre matrimonio con persona di sesso diverso.

L’unione civile comporta anche conseguenze da un punto di vista patrimoniale, poiché, in mancanza di diversa convenzione, il relativo regime è costituito dalla comunione dei beni, come avviene per il matrimonio. Allo stesso modo, per quanto concerne i profili successori, la posizione del civilmente unito è identica alla posizione successoria del coniuge. Alla coppia civilmente unita si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge sul divorzio, ma non sarà obbligatorio il periodo di separazione. Infatti, basterà che anche una sola parte dichiari all’Ufficiale di Stato Civile la volontà di sciogliere l’unione civile e dopo soli tre mesi si potrà chiedere il divorzio. In caso di divorzio il partner più debole avrà diritto agli alimenti nonché all’assegnazione della casa.