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La violazione dei diritti umani viene punita nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in quanto ogni Stato ha il dovere di garantire il diritto alla vita ad ogni cittadino.
La tutela dei diritti umani, prende le mosse dall’art. 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo a detta del quale: 1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena.
2. La morte non è considerata inflitta in violazione di questo articolo quando derivasse da un ricorso alla forza reso assolutamente necessario: a) per assicurare la difesa di qualsiasi persona dalla violenza illegale; b) per effettuare un regolare arresto o per impedire l’evasione di una persona legalmente detenuta; c)per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.
Se ne deduce che, la violazione dei diritti umani, comporta pariteticamente una violazione della convenzione.
Sul punto, la Corte europea diritti dell’uomo, ha interpretato la prima frase dell’art. 2, par. 1, nel senso che obbliga gli Stati non solo ad astenersi dal provocare la morte in maniera volontaria e illegale, ma anche ad adottare misure necessarie per la protezione della vita degli individui sottoposti alla sua giurisdizione. L’obbligo dello Stato travalica il dovere primario di assicurare il diritto alla vita attuando una legislazione penale concreta che dissuada dal commettere reati contro la persona e che si fondi su un meccanismo di applicazione concepito per prevenirne, reprimerne e sanzionarne le violazioni.
Così, in talune circostanze ben definite, l’art. 2 può far gravare sulle autorità l’obbligo positivo di adottare preventivamente misure di ordine pratico per proteggere l’individuo la cui vita è minacciata da condotte criminali di terzi. Ciò non significa, tuttavia, che si possa dedurre da tale disposizione un obbligo positivo di impedire ogni potenziale violenza. Occorre, infatti, interpretare tale obbligo in modo da non imporre alle autorità un onere insostenibile o eccessivo, tenendo conto delle difficoltà per la polizia di svolgere le proprie funzioni nelle società contemporanee nonché dell’imprevedibilità del comportamento degli esseri umani e delle scelte operative da attuare in termini di priorità e di risorse.
Pertanto, ogni pretesa minaccia alla vita non obbliga le autorità, sotto il profilo della Convenzione, ad adottare misure concrete per prevenirne il verificarsi. Sussiste un obbligo positivo qualora sia provato che le autorità erano a conoscenza o avrebbero dovuto conoscere l’esistenza di una minaccia reale e immediata per la vita di uno o più individui e non abbiano adottato, nell’esercizio dei loro poteri, le misure che ragionevolmente avrebbero sicuramente evitato tale rischio.