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Tutela della Persona Offesa

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La tutela della persona offesa e volta alla cura di quel soggetto che è titolare del bene giuridico che la norma penale mira a proteggere e che è stato violato in conseguenza della commissione di un reato. E’ il nostro codice di procedura penale, dall’art. 90 all’art. 95, che mostra come viene disciplinata la materia relativa alla persona offesa dal reato identificando i diritti e le facoltà esercitabili a seguito della lesione, o del tentativo di lesione, del bene giuridico tutelato dal nostro ordinamento.

Spesso, però, la persona offesa viene confusa con il danneggiato dal reato. Anche se le due figure sono spesso convergenti nella stessa persona, la distinzione si opera per il fatto che la persona offesa è la persona titolare del bene violato con l’attività criminosa. Il danneggiato dal reato, invece, può anche essere persona distinta che direttamente non subisce la violazione del bene giuridico tutelato, ma che ne patisce le conseguenze percependo un danno.

L’esempio di scuola che meglio aiuta a comprendere questa differenza è data dal caso di omicidio in cui la persona offesa è colui che perde la vita per via dell’attività delittuosa del reo. Il danneggiato è rappresentato dai parenti della vittima che subiscono il danno derivante dalla perdita del congiunto. In questo caso, quindi, i danneggiati avranno il titolo per richiedere un risarcimento per il danno subìto da tale perdita. E’ chiaro che anche la persona offesa è al contempo danneggiata, ma perdendo la vita non ha più la possibilità di richiedere alcunché.

La facoltà di richiedere il risarcimento del danno potrà essere perpetrata anche all’interno dell’instaurando procedimento penale attraverso l’istituto processuale denominato “costituzione di parte civile” disciplinata dall’art. 76 c.p.p.. Questo tipo di attività vede l’inserimento all’interno del procedimento penale di un’azione civile volta all’ottenimento di un risarcimento.

In questi casi, non cambia la fisionomia del processo. Con ciò si intende sottolineare che la funzione dell’accusa permane nella mani dello Stato, nella figura Pubblico Ministero, e non si trasmette anche alla persona danneggiata. Questa, si ripete, è presente all’interno del processo per ottenere  un risarcimento per il danno subìto, lasciando allo Stato il ruolo di perseguire penalmente il responsabile del reato.