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Tortura

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La violazione dell’art. 3 della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo concernente il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti può sussistere in determinati casi, a seconda delle condizioni di detenzione dei migranti presso il centro di primo soccorso e accoglienza.

 
Sul punto, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nel riconoscere la garanzia convenzionale applicabile a violazioni tipo quella sopra descritta, ricorda la propria giurisprudenza secondo cui, per rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 3 CEDU, e quindi per essere considerata tortura, un maltrattamento deve raggiungere un livello minimo di gravità, valutabile in base alla sua durata, agli effetti fisici e psicologici, e talvolta al sesso, all’età e allo stato di salute della vittima (cfr. per tutte Corte EDU, 10 febbraio 2004,Naoumenko c. Ucraina, § 108, ove ulteriori riferimenti ai precedenti).

 
Ancora si specifica che le testimonianze di maltrattamenti e di tortura devono essere sostenute da adeguati elementi di prova, ma possono anche risultare da un insieme di indizi, o da presunzioni non confutate, sufficientemente gravi, precise e concordanti .
Applicando i suddetti criteri in materia di immigrazione, la giurisprudenza di Strasburgo ha altresì specificato come, sebbene gli Stati siano autorizzati a sottoporre a detenzione i potenziali immigrati in virtù del loro diritto inalienabile di controllare l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri sul proprio territorio, tale diritto debba essere sempre esercitato conformemente alla Convenzione, avendo riguardo alla situazione particolare delle persone sottoposte a detenzione e alle modalità di esecuzione della misura detentiva (cfr. Corte EDU, 8 dicembre 2005,Mahdid e Haddar c. Austria; Corte EDU, 24 gennaio 2008,Riad e Idiab c. Belgio).

 
Per quanto concerne i centro di primo soccorso e accoglienza , la Corte ha stabilito che le condizioni di detenzione dei migranti, devono essere valutate anche attraverso il richiamo ai rapporti presentati al riguardo dalla commissione straordinaria del Senato italiano e da Amnesty International.
Tali rapporti, evidenziavano gravi problemi di sovraffollamento, di igiene e di mancanza di contatti con l’esterno, che, pur tenendo conto delle difficoltà di ordine logistico e organizzativo che le autorità nazionali hanno dovuto affrontare per lo stato di emergenza sull’immigrazione, sono tali da far riscontrare un’insufficienza nel rispetto delle garanzie volute dalla Convenzione con conseguente violazione del divieto di sottoporre a tortura un essere umano da parte dello Stato italiano.