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Il testo unico stupefacenti nasce grazie al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, pubblicato in Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 31 ottobre, n. 255, concernente il Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
All’interno del testo unico stupefacenti precisamente dall’art. 73 all’art 81 vengono descritte e punite condotte di detenzione, vendita, etc., di sostanze stupefacenti, tenendo ben presente che, per costante giurisprudenza « In tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto – e l’eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall’art. 73 comma 1 bis lett. a) d.P.R. n. 309 del 1990 – non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione. » (Cass. Pen., sez. III, 09/10/2014, n. 46610)
Il testo unico stupefacenti è stato oggetto di diverse modifiche legislative e, a seguito della sentenza n. 32 del 25 febbraio 2014 della Corte Costituzionale, che ha sancito l’illegittimità costituzionale della cosiddetta Legge Fini – Giovanardi la quale aveva unificato le pene sia per le droghe cosiddette pesanti sia per quelle leggere, è tornato in vigore il vecchio testo di legge.