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La procedura per il sovraindebitamento, di recente istituzione (Legge n.3 del 27 gennaio 2012 ), consente a soggetti privati di ottenere, tramite una procedura da esperirsi presso il Tribunale, una rinegoziazione e riduzione dei propri debiti nei confronti dei creditori.
La procedura per il sovraindebitamento è accessibile unicamente a soggetti non sottoponibili alle procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo).
Tra i presupposti per l’instaurazione della procedura prevista dalla legge n.3 del 2012 vi sono, oltre alla condizione soggettiva di non fallibilità, una esposizione debitoria del richiedente di “perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”.
I debitori privati, ma anche professionisti e piccoli imprenditori, possono formulare tramite l’organismo di composizione della crisi, una proposta di ristrutturazione del proprio debito potendo ottenere una riduzione, anche molto significativa della propria situazione debitoria.
La procedura per il sovraindebitamento può essere attivata dal debitore anche dopo aver subito una azione esecutiva sul proprio patrimonio, potendo richiedere la sospensione di quella azione ed impedendo che altre ne inizino.
I soggetti che si trovino in condizione economiche di grave indebitamento possono quindi, tramite questa procedura, adempiere alle proprie obbligazioni estinguendole con un impegno sostenibile.