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In ambito di vita matrimoniale, col passare degli anni è aumentato fortemente il numero delle cessazioni di tali unioni con il procedimento che prevede succedersi separazioni e divorzi.
La separazione dei coniugi è la situazione di legale sospensione dei doveri reciproci dei coniugi, salvi quelli di assistenza e di reciproco rispetto.
La separazione non determina lo scioglimento del vincolo matrimoniale, per cui i coniugi non possono contrarre nuovo matrimonio.
La separazione ha carattere transitorio, perché può finire in qualsiasi momento con la riconciliazione dei coniugi.
La separazione può essere giudiziale, consensuale o di fatto.
La separazione giudiziale è quella pronunciata dal Tribunale, ad istanza di uno o di entrambi i coniugi, a seguito di fatti, anche indipendenti dalla loro volontà, che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza o rechino grave pregiudizio all’educazione della prole.
La separazione può essere richiesta quando per una qualsiasi ragione sia venuta a mancare la comunione tra i coniugi e la convivenza sia ormai intollerabile o possa arrecare pregiudizio ai figli.
Per effetto della separazione cessa l’obbligo di coabitazione e l’obbligo della collaborazione, ma permangono l’obbligo di assistenza morale e l’obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole.
La separazione consensuale è la separazione che ha titolo nell’accordo dei coniugi omologato dal Tribunale.
La separazione consensuale presenta dei vantaggi rispetto a quella giudiziale, poiché è più veloce, meno traumatica per i coniugi ed i figli, consente alle parti di predisporre un autonomo regolamento di interessi, anche di carattere patrimoniale, conforme alle loro esigenze concrete.
La separazione di fatto è l’interruzione della convivenza dei coniugi senza l’intervento di alcun provvedimento del Tribunale, ma attuata in via di mero fatto.
La separazione di fatto è priva, di per sé, di effetti giuridici.
Il divorzio è una causa di scioglimento del matrimonio indipendente dalla morte, reale o presunta, di uno dei coniugi.
Il divorzio è ammesso sia per il matrimonio civile sia per il matrimonio concordatario, ma in quest’ultimo caso il Giudice pronuncia non lo scioglimento, ma la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimanendo gli effetti religiosi.
Lo scioglimento è subordinato all’esistenza di due condizioni:
Le cause del divorzio sono la separazione legale (consensuale o giudiziale) dei coniugi protratta per almeno 12 mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e per almeno 6 mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale; sentenza penale a carico dell’altro coniuge che rientri in particolari fattispecie di reato; situazioni matrimoniali create all’estero dal coniuge cittadino straniero (annullamento o scioglimento del matrimonio ottenuti all’estero; celebrazione all’estero di nuovo matrimonio); non consumazione del matrimonio.