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I reati informatici sono sostanzialmente rubricati all’interno del codice penale, sotto la rubrica “Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio” e “Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti” nonché nella parte dedicata ai “delitti conto il patrimonio”.
Tale normativa sui reati informatici è stata recentemente introdotta nella legislazione italiana per far fronte all’evoluzione tecnologica tipica degli anni duemila.
Tra i reati informatici introdotti sotto la rubrica “Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio” si annoverano l’Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, la Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici e la Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.
Mentre i reati informatici rubricati sotto la sezione “Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti” si trova l’Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche, la Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche, l’Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, l’Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche e la Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche.
Infine i reati informatici sono presenti anche all’interno “Dei delitti conto il patrimonio” e nello specifico all’art. 640 ter ove viene punita la frode informatica.