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Penale dell’Edilizia

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Nel nostro ordinamento giuridico, il diritto penale dell’edilizia nasce in quanto il legislatore ha voluto prevedere delle sanzioni penali per reprimere il fenomeno dell’abusivismo edilizio. Tali norme vengono comunemente inquadrate nel diritto penale dell’edilizia.

Tali norme penali sono disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (in Suppl. ordinario n. 239 alla Gazz. Uff., 20 ottobre, n. 245), abitualmente denominato Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

 
L’art. 44 del suddetto testo unico dell’Edilizia prevede quattro ipotesi di reato di natura contravvenzionale identificati come inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal testo unico, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire; esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione; lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizi e interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.

 
Tali reati sussistono anche per gli interventi edilizi realizzabili mediante d.i.a. eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa.
Sotto al profilo sanzionatorio, per l’ipotesi più lieve è prevista solo la sanzione pecuniaria dell’ammenda, e quindi il reato risulta oblabile, mentre per le altre ipotesi di reato è stabilita una duplice sanzione, sia detentiva che pecuniaria.
Naturalmente a seconda della violazione posta in essere l’immobile abusivo potrà essere sottoposto a confisca.