Le obbligazioni consistono nello specifico dovere giuridico in forza del quale un soggetto, il debitore, è tenuto ad una prestazione patrimoniale per soddisfare l’interesse di un altro soggetto, il creditore.
Fondamento delle obbligazioni è l’esigenza di assicurare il soddisfacimento di un interesse giuridicamente rilevante, che non può essere realizzato autonomamente (attraverso, ad esempio, un rapporto immediato con una res come accade per il diritto di proprietà), ma necessita della collaborazione di un altro soggetto.
Elementi delle obbligazioni sono:
- Il debito: è la posizione giuridica passiva del rapporto obbligatorio ed ha come contenuto il dovere di adempiere una determinata prestazione. L’essenza dell’obbligazione è nel vincolo giuridico che lega le parti del rapporto; nel lato passivo tale vincolo impone al debitore la necessità di agire in funzione della pretesa del creditore di ottenere la prestazione. Se questa viene a mancare interviene l’art. 2740 c.c., in base al quale il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Si afferma, perciò, che l’obbligazione si articola in a) debito, ossia il dovere di adempiere; b) responsabilità, consistente nell’assoggettamento del patrimonio del debitore al potere coattivo del creditore. Invero, la responsabilità, più che un elemento costitutivo dell’obbligazione, è una conseguenza dell’inadempimento del debito e, dunque, si manifesta come fase patologica del rapporto obbligatorio. Infatti, solo a seguito dell’inadempimento il diritto del creditore (che ha per oggetto il risarcimento dei danni) si fa valere sul patrimonio del debitore.
- Il credito: è il diritto all’adempimento, ossia la pretesa del creditore, giuridicamente tutelata, di ottenere la prestazione. Il diritto di credito è un diritto soggettivo. Suoi caratteri essenziali sono la relatività (può essere fatto valere soltanto nei confronti di un soggetto determinato, cioè il debitore) e la patrimonialità del contenuto (nel senso che la prestazione che costituisce oggetto del credito deve essere suscettibile di valutazione economica, art. 1174 c.c.). E’ un carattere eventuale la personalità, che sussiste quando l’interesse giuridicamente tutelato è un bisogno della persona: in questo caso ne consegue l’incedibilità e l’impignorabilità del credito.
- La prestazione: ossia il comportamento cui è tenuto il debitore. Può trattarsi di un comportamento positivo (dare o fare) o negativo (non fare). La prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica, ossia deve essere traducibile in una somma di denaro che ne rappresenti il valore economico. La prestazione deve essere possibile, lecita e determinabile, ai sensi dell’art. 1346 c.c.
- L’interesse: il debitore deve soddisfare un interesse del creditore.
Fonti delle obbligazioni sono:
- Il contratto
- Il fatto illecito
- Ogni altro fatto o atto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico
I contratti consistono nell’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale, secondo quanto statuito dall’art. 1321 c.c.
Se ne deduce che:
a) il contratto è un negozio necessariamente bi o plurilaterale col quale si compongono interessi inizialmente opposti o quantomeno non coincidenti;
b) il contratto ha la funzione di costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico. In particolare, costituire un rapporto giuridico significa incidere sulla situazione e sugli interessi delle parti, introducendo per essi un nuovo rapporto; regolare significa introdurre una qualsiasi modificazione di un rapporto già esistente; estinguere significa porre fine ad un rapporto preesistente;
c) il contratto ha sempre natura patrimoniale.
I contratti sono dettati:
- Dalla legge;
- Dalla volontà delle parti, che può essere integrativa, quando la legge nulla dice al riguardo, ovvero derogatrice, quando le norme di legge sono derogabili. Nel caso di norme cogenti o imperative, l’eventuale deroga delle parti comporta la nullità del contratto.
I contratti sono negozi giuridici e come tali presentano gli elementi essenziali e accidentali propri di ogni negozio giuridico.
Gli elementi essenziali dei contratti sono enunciati dall’art. 1325 c.c. e sono:
- l’accordo o consenso delle parti;
- la causa;
- l’oggetto;
- la forma quando risulta prescritta dalla legge sotto pena di nullità.