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Il principio del ne bis in idem europeo sancito all’art. 4 par. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che stabilisce il divieto di essere giudicati o puniti due volte in ambito penale per il medesimo fatto, opera anche nel caso in cui si sia in presenza di una sanzione amministrativa che, ancorché qualificata come tale dal diritto nazionale, presenti una connotazione penalistica.
Per applicare il principio del ne bis in idem europeo, occorre rispettare alcune punti fondamentali per poter stabilire se ci si trovi di fronte o no ad un accusa di carattere penale, mascherata da sanzione amministrativa pecuniaria.
La corte, nella procedura Grande Stevens vs. Italia, ha stabilito tre criteri: 1. La definizione secondo la legge nazionale; 2. La natura dell’offesa sanzionata; 3. Il grado di severità/afflizione della sanzione.
In conclusione, sussiste la violazione del divieto del ne bis in idem europeo quando a seguito di procedimento amministrativo venga irrogata una sanzione tale che, per le sue caratteristiche di afflizione, deve essere ritenuta equivalente ad una sanzione avente natura penale ai sensi della Convenzione, con la conseguenza che, se lo stesso soggetto subirà un procedimento penale avente da oggetto il medesimo fatto, potrà far valere il principio del ne bis in idem europeo.