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Modello 231

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Il cosiddetto modello 231 è ubicato all’interno del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (in Gazz. Uff., 19 giugno, n. 140), nato per regolare la Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

 
Le disposizioni previste nel suddetto decreto si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, mentre non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

 
L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra, invero L’ente non risponde se le persone sopra indicate nel hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

 

Se il reato è stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso l’ente non risponde se prova che l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi oppure che il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo ovvero che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione o che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui sopra.

 
In tale ottica nasce il cosiddetto modello 231, poiché in relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui sopra devono rispondere alle esigenze di individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati, prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire, individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati, prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

 
Per ribadire l’importanza di un corretto e funzionale modello 231, la legge prevede che risulta esclusa l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; tale modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

 
La legge prevede che le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato siano la sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza.
Per sanzioni interdittive si intendono l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.