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Quando una sentenza o un decreto penale di condanna non sono più passibili di impugnazione, divengono
irrevocabili; è da quel momento che si apre la fase della esecuzione penale, proprio perchè è relativa alla messa in atto (esecuzione) della decisione.
Il fondamento dell’esecuzione è la sussistenza del titolo esecutivo, ossia del provvedimento irrevocabile. Le figure protagoniste di
questa fase sono:
1) il giudice dell’esecuzione, che è il giudice che ha emesso il
provvedimento definitivo ed è chiamato a decidere sulle eventuali questioni che possono sorgere in
questa fase (ad esempio applicazione amnistia, revoca di benefici etc.);
2) la magistratura di sorveglianza che interviene in materia di applicazione delle misure alternative alla
detenzione custodiale, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione / esecuzione misure di
sicurezza;
3) il pubblico ministero che cura l’esecuzione dei provvedimenti del giudice.
In caso di esecuzione di condanna a pena detentiva, è il Pubblico Ministero che emette l’ordine di
carcerazione. È bene precisare che, quando la pena detentiva da eseguire è al di sotto dei tre anni di durata, il Pubblico
Ministero emette l’ordine di carcerazione con contestuale decreto di sospensione della stessa.
Il condannato ha, quindi, trenta giorni di tempo, dal momento in cui questo atto viene notificato, per avanzare un’apposita istanza volta ad ottenere la concessione di misure alternative alla detenzione. Su tale richiesta decide il Tribunale di Sorveglianza. È possibile,
per soggetti affetti da alcooldipendenza o da tossicodipendenza, scontare la pena al di fuori del
carcere. Per queste persone, è possibile ottenere la misura alternativa dell’affidamento in prova in casi particolari (requisito
necessario è la sottoposizione ad un programma terapeutico) ed il limite di pena per cui possono
accedere a tale istituto è elevato ad anni quattro o a sei, a seconda della tipologia di reato a cui fa
riferimento il titolo esecutivo.
È possibile, per i soggetti che stiano scontando una condanna all’interno del carcere, lasciare
l’istituto per un breve periodo in determinate ipotesi e sulla base di specifici presupposti: si tratta
del lavoro esterno e della semilibertà, istituti ai quali si può accedere, dopo aver scontato già parte
della pena da espiare.