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Il diritto sportivo ha acquisito col tempo un ruolo sempre più importante nel panorama giuridico italiano ed internazionale.
In particolare, grazie alla vicenda “calciopoli”, il cui scandalo è scoppiato ne 2006, l’attenzione mediatica si è concentrata maggiormente, rispetto al passato, non solo sullo sport praticato, ma anche su quello nelle aule di giustizia, scoprendo l’importanza della figura di professionisti esperti di diritto sportivo.
Le società sportive hanno scoperto di non potersi privare di un’idonea assistenza legale anche in ambito sportivo.
Il diritto sportivo è un ordinamento autonomo ed indipendente ed è, quindi, dotato di propri statuti e regolamenti, nonché di propri organi di giustizia sportiva.
La giustizia sportiva è quel sistema di regole attraverso il quale l’ordinamento sportivo dirime le proprie questioni interne.
Ogni Federazione e disciplina sportiva associata ha i propri organi di giustizia sportiva, regolamentati da Statuti e Regolamenti; in particolare, nel “mondo calcio” tali organi sono individuati dagli artt. 29 e ss. del Codice di Giustizia Sportiva.
La giustizia sportiva si può dividere, per la natura delle controversie trattate, in:
a) giustizia tecnica: garantisce il corretto svolgimento delle competizioni ed il rispetto delle regole del gioco della disciplina praticata poste dalla Federazione Internazionale di riferimento;
b) giustizia disciplinare: accerta e punisce eventuali violazioni di norme federali che comportano l’applicazione di sanzioni a carico di chi le viola;
c) giustizia economica: risolve le controversie aventi contenuto patrimoniale tra due società o tra una società ed un atleta, in relazione alle quali la Federazione nazionale assume il ruolo di terzo, non essendo portatrice di interessi personali;
d) giustizia amministrativa: è una categoria residuale nella quale generalmente rientrano i provvedimenti relativi al tesseramento, all’affiliazione e alla partecipazione ai campionati di competenza.
Le fonti del diritto sportivo si dividono in fonti di natura pubblicistica (quali lo Statuto ed i regolamenti del CONI), fonti di natura privatistica (quali gli Statuti ed i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali) ed in fonti internazionali, ovvero provenienti dal CIO (Comitato Internazionale Olimpico), quali, ad esempio, la Carta Olimpica ed i regolamenti delle diverse federazioni sportive internazionali.
Di particolare interesse pare essere l’analisi della struttura e funzione del sistema di giustizia del diritto sportivo calcistico.
Innanzitutto, l’ordinamento di giustizia sportiva prevede due gradi di giustizia di merito interni.
Giustizia interna, poiché esercitata in ambito FIGC, a seconda della competenza territoriale e per competizione, da Giudici Sportivi nazionali e territoriali, dalle Commissioni Disciplinari nazionali e territoriale e dalla Corte di Giustizia Federale.
I suddetti organi sono definiti “endofederali”, perché previsti dal Codice di Giustizia Sportiva, che contiene le norme di comportamento e le sanzioni applicabili ai soggetti facenti parte della FIGC.
E’, altresì, previsto un terzo grado di giudizio, che può essere esperito, a seconda della natura della controversia, o dal TNAS (Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport) o dall’Alta Corte, entrambi organi di giustizia del CONI.
Tali organi sono definiti “esofederali”, poiché esterni alla FIGC ed anch’essi giudicano nel merito.
Da quanto sopra esposto, emerge come l’aver conferito agli organi del CONI il potere di “giudicare nel merito”, in ambito di giustizia calcistica, ha creato un ordinamento con ben tre gradi di giudizio di merito e si traduce in un precedente assoluto in campo giuridico.
Conseguentemente, i legislatori sportivi hanno redatto, nel dicembre 2013, un testo di modifica rubricato: “Giustizia Sportiva CONI”, che prevederà l’abolizione degli organi sopra illustrati a favore del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport.