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Il diritto di famiglia comprende l’insieme delle norme che hanno per oggetto gli status (di coniuge, figlio, padre ecc.) e i rapporti giuridici che si riferiscono alle persone che costituiscono la famiglia, intesa come la principale formazione sociale nella quale l’uomo svolge la sua personalità, secondo il dettato dell’art. 2 della Costituzione.
In origine, il concetto di famiglia era incentrato sulla figura preminente del marito. Lo sbilanciamento del rapporto fra i coniugi era tradizionalmente legato alla subordinazione della figura femminile a quella del marito. Ciò si verificava tanto in relazione alla gestione dei rapporti patrimoniali quanto a quelli personali e si estendeva, oltre che alla relazione interna alla coppia, anche verso i figli.
Storica era la distinzione discriminante fra i figli c.d. legittimi (tali perchè nati all’interno del matrimonio) ed i figli naturali (nati dalla coppia ma non all’interno del vincolo matrimoniale). I primi, infatti, ricevevano un trattamento preferenziale con privilegi giuridici non riconosciuti ai secondi.
Attualmente molte sono state le modifiche in tal senso che variano dalla parità di ruoli e di rapporti fra marito e moglie alla sostanziale parificazione di trattamento giuridico fra figli legittimi e naturali.
Le relazioni che sorgono in tale ambito presentano caratteri del tutto particolari.
Nella famiglia il diritto, più che tutelare esclusivamente l’interesse di ciascuno dei singoli componenti, prende in considerazione l’interesse superiore dell’intero gruppo familiare.
Il diritto di famiglia è regolato da numerose norme di ordine pubblico (come tali, inderogabili) che limitano il principio dell’autonomia della volontà dei soggetti, caratteristico del diritto privato. Così, per esempio, un soggetto è libero o meno di sposarsi, ma se si sposa deve accettare in toto le norme che regolano l’istituto del matrimonio senza potervi apporre termini, condizioni ecc. ecc..
Le norme che fanno capo a tale ramo del diritto, pur dettando dei precetti, spesso sono prive di sanzione in quanto gli obbligati (es. i genitori) sono indotti da principi etici, religiosi ecc. a rispettare i comandi derivanti da tali norme, a prescindere da un intervento dall’esterno dello Stato.